Cassazione Civile, Sentenza n. 790/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 413/2016 che aveva confermato la decisione di primo grado (Tribunale di Locri) dichiarando la proprietà del bene contestato in capo ai Panetta. I ricorrenti contestavano principalmente che il giudice del rinvio (Corte d'Appello) avesse errato nell'accertamento della trascrizione degli atti rilevanti: sostenevano che non sarebbe mai stata trascritta la denuncia di successione di Politanò Carmelo da parte del suo erede apparente Politanò Francesco (elemento decisivo per valutare la buona fede degli acquirenti del 1959) e deducevano omissione di esame di fatto decisivo e violazione di norme in tema di pubblicità immobiliare e buona fede degli aventi causa
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la nota conclusiva oltre a rigettare il ricorso nel merito. Ha ritenuto infondate le tre censure, perché la Corte di merito aveva accertato — richiamando la sentenza n. 5255/2011 della Corte di Cassazione — che la successione di Politanò Carmelo era stata trascritta da Politanò Francesco in data 17.4.1952, anteriore alla trascrizione della vendita del 1959; pertanto la Corte di merito aveva correttamente ritenuto che, al momento della vendita del 1959, sia il venditore (erede apparente) sia gli acquirenti fossero in buona fede. La ricorrente non ha fornito documenti idonei a dimostrare la mancata trascrizione né ha contestato efficacemente la sequenza cronologica dei fatti desunta dalle sentenze precedenti. Il ricorso viene dunque rigettato e i ricorrenti condannati alle spese di giudizio; inoltre la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002
Norme richiamate
Richiamata in relazione all'obbligo/conseguenza del versamento del contributo unificato aggiuntivo per l'impugnazione; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento
Codice di procedura civile, art. 372
La Corte ha dichiarato inammissibile la nota conclusiva depositata oltre la memoria per l'udienza, richiamando il principio che la facoltà difensiva di cui all'art. 372 c.p.c. si esaurisce con il deposito della memoria
Codice di procedura civile, art. 394
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo (omessa considerazione di documenti), ma la Corte ha ritenuto la censura infondata poiché la vicenda fattuale relativa alle trascrizioni risultava già accertata dai precedenti decisori
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5
Fondamento formale dei motivi di cassazione (violazione di norme e omesso esame di fatti decisivi); la Corte ha valutato che non sussistessero i presupposti per accogliere le censure, avendo il giudice di merito motivato adeguatamente la ricostruzione cronologica delle trascrizioni
Codice di procedura civile, art. 115
Richiamato in relazione alla presunta omissione di esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che non sia stato prospettato un concreto elemento di fatto non valutato e che le risultanze documentali richiamate confermassero l'accertamento di merito
Codice civile, artt. 534, 2648 e 2660
I ricorrenti richiamavano le norme sulla pubblicità immobiliare e sul valore probatorio della trascrizione ai fini della buona fede degli aventi causa; la Corte ha ritenuto che la corretta sequenza delle trascrizioni (trascrizione della denuncia di successione del 1952 anteriore alla vendita del 1959) giustificasse la valutazione di buona fede data dal giudice di merito
Sentenza Corte di Cassazione n. 5255/2011
Decisione precedente della Corte di legittimità che aveva definitivamente accertato la trascrizione della successione del 17.4.1952; la Corte impugnata l'ha richiamata come elemento decisivo nella ricostruzione cronologica degli atti e nella valutazione della buona fede
Massime di principio
- La buona fede dell'acquirente o dell'avente causa va valutata in relazione alla pubblicità immobiliare: è determinante la tempestività delle trascrizioni rilevanti rispetto all'acquisto contestato; un'acquisizione trascritta prima di atti che introducono diritti contrastanti rafforza la buona fede dell'acquirente
- Le questioni di fatto già accertate con decisione definitiva (soprattutto di Cassazione) assumono valore probatorio rilevante nei giudizi successivi e difficilmente possono essere ribaltate in sede di legittimità senza elementi documentali nuovi e specifici
- In Cassazione il sindacato è principalmente di diritto; le censure che lamentano errori di fatto richiedono che il ricorrente individui chiaramente documenti o incoerenze nella motivazione del giudice di merito: mere affermazioni contrarie alla ricostruzione fattuale non sono sufficienti
- Le eccezioni sulla mancata valutazione di documenti o fatti decisivi (art. 360 c.p.c.) devono essere concrete e supportate da riferimento puntuale agli atti processuali; in mancanza la Corte di Cassazione tende a ritenere infondate le censure
- Gli atti difensivi oltre i termini processuali previsti (ad es. deposito di note conclusive oltre la memoria per l'udienza) possono essere dichiarati inammissibili: è essenziale rispettare i termini processuali per non pregiudicare l'ammissibilità delle argomentazioni
- Se un errore relativo all'esistenza di una trascrizione risulta già stato risolto da precedente decisione di legittimità, il rimedio idoneo non è la cassazione con argomentazioni di fatto ma eventualmente il ricorso per revocazione se sussistono i presupposti straordinari
- In controversie sulla successione e sui trasferimenti immobiliari storici, la catena cronologica delle trascrizioni è la chiave per stabilire chi sia l'erede effettivo o apparente e chi abbia agito in buona fede; occorre quindi documentare con precisione le date di trascrizione degli atti rilevanti
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