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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26589/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una banca aveva percepito, tra il 2005 e il 2010, utili distribuiti da un ente pubblico creditizio sulla base di uno statuto modificato nel 2005 e poi annullato in autotutela nel 2013 con efficacia retroattiva. L'ente aveva quindi chiesto la restituzione della differenza tra quanto pagato e quanto ritenuto effettivamente spettante secondo il precedente statuto del 2002, invocando l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. La banca aveva resistito sostenendo, tra l'altro, la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del contenzioso sulla delibera commissariale n. 424/2013, l'applicabilità della disciplina societaria e la nullità o annullabilità di tale delibera, l'insussistenza della mala fede al momento dell'incasso, l'irripetibilità delle somme e l'erroneità del riconoscimento del maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2, c.c. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale della banca e accolto quello incidentale dell'ente sugli interessi; in cassazione la banca ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione necessaria; 2) errata applicazione della disciplina societaria e delle norme su nullità/annullabilità delle delibere e prescrizione; 3) erroneo apprezzamento della mala fede dell'accipiens e delle prove; 4) erronea considerazione della violazione della disciplina sugli aiuti di Stato; 5) errata liquidazione del maggior danno da mora ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla sospensione perché non si confrontava con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, fondata soprattutto sull'efficacia retroattiva dell'annullamento dello statuto del 2005 e sulla conseguente autonomia della domanda di ripetizione rispetto al diverso giudizio sulla delibera commissariale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la natura di organismo di diritto pubblico dell'ente, già affermata da Cass. S.U. n. 974/2023, escludeva l'applicabilità della disciplina societaria. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a contestare accertamenti di fatto sulla mancanza di affidamento in buona fede, insindacabili in cassazione. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, perché la censura investiva una ratio autonoma e ulteriore della decisione, non utilmente scalfita dal ricorso. Ha infine respinto il quinto motivo, confermando che, in tema di obbligazione di valuta, il maggior danno da ritardo può essere liquidato in via presuntiva secondo il criterio del rendimento dei titoli di Stato a breve scadenza, senza necessità di specifica prova ulteriore ove non si chieda una somma superiore a quella presuntivamente individuata.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria è stata esclusa perché il giudizio pregiudicante sulla delibera commissariale non costituiva presupposto logicamente e giuridicamente imprescindibile della domanda di ripetizione.

  • art. 2033 c.c.

    È stata ritenuta applicabile la ripetizione dell'indebito per le somme corrisposte senza più valido titolo, dopo l'annullamento dello statuto del 2005.

  • art. 2388 c.c.

    La disciplina delle delibere degli organi societari è stata ritenuta non applicabile alla vicenda, perché l'atto commissariale era atto dovuto in ambito pubblicistico.

  • art. 2377 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di impugnazione di delibere societarie, ma ritenuto non pertinente al caso.

  • art. 2379 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della delibera commissariale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2949 c.c.

    La prescrizione quinquennale dei diritti societari è stata esclusa perché non si applicava alla ripetizione di indebito oggettivo.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    Il maggior danno da mora è stato riconosciuto sulla base del criterio presuntivo del rendimento medio dei titoli di Stato a breve scadenza, quando superiore al tasso legale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.

  • art. 108 TFUE

    Richiamato per escludere che la distribuzione di utili alimentata da risorse pubbliche e da uno statuto illegittimo potesse sottrarsi al divieto di aiuti di Stato.

Massime di principio

  • Quando la domanda di restituzione è fondata sull'annullamento retroattivo dell'atto presupposto che aveva consentito l'erogazione delle somme, il giudizio sulla validità di un atto successivo può non essere presupposto necessario ai fini della decisione sulla ripetizione d'indebito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a colpire una motivazione solo accessoria o una diversa premessa non decisiva.
  • La natura pubblicistica dell'ente e il quadro normativo speciale prevalgono sulla disciplina societaria quando gli atti contestati sono espressione di poteri autoritativi o di un assetto legale speciale, non di autonomia societaria piena.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito non sono ammissibili in cassazione, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti.
  • Se la motivazione della sentenza poggia su più rationes autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il decisum, l'impugnazione deve investire tutte le rationes, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di interesse.
  • In materia di ritardo nell'adempimento di obbligazioni di valuta, il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. può essere liquidato in via presuntiva facendo riferimento al rendimento medio dei titoli di Stato a breve scadenza, e la prova ulteriore è necessaria solo per pretendere un importo superiore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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