Cassazione Penale, Ordinanza n. 28789/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in conferma della decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile dei reati di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e di ricettazione. La difesa deduceva: 1) erronea applicazione della legge penale per la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva; 4) vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione; 5) inosservanza di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente su tutti i punti dedotti, e che le censure fossero in larga parte meramente fattuali e riproponessero questioni già esaminate dai giudici di merito. In particolare, ha condiviso l'esclusione della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sulla base di elementi indicativi di attività di spaccio professionale e di non minima offensività; ha ritenuto correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto per disvalore oggettivo e intensità del dolo; ha giudicato adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva in ragione dei precedenti specifici e della gravità del fatto; ha infine reputato insindacabile in sede di legittimità la valutazione sulla pena e sulle attenuanti generiche, non essendo emersi arbitrii o manifeste illogicità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice contestata e ritenuta integrata nei gradi di merito; la Corte ribadisce che la fattispecie di lieve entità del comma 5 richiede una complessiva minima offensività, esclusa nel caso concreto per quantità, qualità e modalità della detenzione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
la sua applicazione è esclusa quando gli indici fattuali rivelano un'attività non occasionale, professionalità del traffico e capacità diffusiva non compatibili con la lieve entità.
reato contestato e confermato nei giudizi di merito; il provvedimento non sviluppa ulteriori profili specifici sulla norma, limitandosi a richiamare la responsabilità già accertata.
la causa di non punibilità è esclusa ove il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo risultino non compatibili con la particolare tenuità del fatto.
richiamato implicitamente nella valutazione del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche, incentrata su gravità del fatto e personalità dell'imputato.
richiamato quanto alla recidiva, ritenuta correttamente applicata in presenza di precedenti penali, anche specifici, e di maggiore pericolosità sociale.
le attenuanti generiche possono essere negate o riconosciute senza il massimo favore quando la personalità negativa e la gravità del fatto non consentano un diverso apprezzamento.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto in termini di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici fattuali; quantità elevata, pluralità di sostanze, modalità di custodia, strumenti di confezionamento e appunti di traffico possono escludere la minima offensività e indicare un'attività professionale di spaccio.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte caratterizzate da significativo disvalore oggettivo e da dolo intenso, quando la motivazione di merito dia conto in modo coerente di tali elementi.
- La recidiva può essere legittimamente riconosciuta quando il giudice di merito valorizzi i precedenti penali specifici e la maggiore pericolosità sociale dell'imputato; in cassazione è sufficiente una motivazione non apparente e non illogica.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito: sono sindacabili solo se la determinazione della pena sia arbitraria o affetta da manifesta illogicità.
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si risolvano in una mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e motivate dai giudici di merito.
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