Cassazione Civile, Ordinanza n. 07763/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società debitrice chiedendo l'ammissione di un credito di euro 290.312,41, oltre accessori, credito che assumeva di avere acquistato per cessione da un'altra società. Il credito originava da prestazioni asseritamente rese dalla cedente in esecuzione di un contratto di appalto del 1 marzo 2012. Il tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo che, a prescindere dalla dedotta inopponibilità della cessione, la parte opponente non avesse provato l'effettiva esecuzione delle prestazioni contrattuali, limitandosi a produrre il contratto, le fatture emesse dalla cedente e l'estratto del registro IVA. Con il ricorso per cassazione la società cessionaria ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'unica questione devoluta, cioè l'inopponibilità della cessione, e per avere il tribunale deciso su una questione non dedotta, ossia il mancato adempimento della cedente; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, nei rapporti contrattuali, il creditore deve provare solo la fonte del credito e che, una volta prodotto il contratto, le fatture e la contabilità, spettava alla controparte contestare l'adempimento della cedente.
La decisione
La Corte ha trattato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, quando la domanda di ammissione al passivo di un credito ceduto viene rigettata per carenza di uno degli elementi costitutivi della pretesa, il giudice dell'opposizione può e deve verificare anche d'ufficio gli ulteriori elementi costitutivi del credito, tra cui l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore cedente. In materia di appalto, l'esecuzione conforme dell'opera costituisce fatto costitutivo del diritto al corrispettivo e deve essere provata da chi agisce per il pagamento o per l'insinuazione al passivo. La Corte ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere probatorio viene erroneamente addossato a una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione del fallimento; disposto inoltre il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non vi è nullità per omessa pronuncia quando il giudice decide sulla base della verifica degli elementi costitutivi della pretesa devolta al suo esame; il giudice può accertare anche d'ufficio i fatti costitutivi mancanti
la violazione si configura solo se l'onere della prova è attribuito a una parte diversa da quella su cui grava per legge, non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice
è il vizio processuale dedotto per la lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c.
è il motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge, qui invocato per l'art. 2697 c.c.
il sindacato sulla ricostruzione fattuale è ammesso solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di fatti storici decisivi
il tribunale aveva escluso la sua applicabilità nei confronti del curatore fallimentare; la Corte non fonda su tale profilo la decisione, limitandosi a richiamarlo nel riepilogo dei fatti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, se la domanda di ammissione è respinta per difetto di uno degli elementi costitutivi del credito, il giudice può verificare anche d'ufficio gli altri elementi costitutivi e deve comunque accertare se l'attore li abbia provati.
- Nel contratto di appalto, l'avvenuta esecuzione dell'opera a regola d'arte e conformemente al contratto costituisce fatto costitutivo del diritto dell'appaltatore al corrispettivo e, se il credito è azionato o insinuato al passivo, tale esecuzione deve essere provata dal creditore.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice individua in modo errato la parte tenuta alla prova; non ricorre invece quando si censura la mera valutazione delle risultanze probatorie.
- La mancata contestazione del fatto allegato non vincola meccanicamente il giudice, che può comunque desumere l'inesistenza del fatto dagli atti e dalle prove raccolte.
- In cassazione, la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito è censurabile solo per omesso esame di fatti storici decisivi nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
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