Cassazione Civile, Ordinanza n. 05333/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione del 19.12.1984 con cui gli eredi del titolare originario di convenzioni regionali per terapia fisica avrebbero autorizzato una società a riattivare e utilizzare tali convenzioni, in cambio del 6% degli introiti. I creditori sostenevano che l'obbligo di corrispondere il corrispettivo gravasse, tra gli altri, su due soggetti poi ricorrenti in revocazione, e ottennero decreto ingiuntivo per il pagamento, contrastato da opposizioni poi riunite e respinte in primo grado. La corte d'appello riformò la decisione, dichiarando la nullità della convenzione per impossibilità dell'oggetto e accogliendo l'opposizione contro il decreto ingiuntivo. In cassazione, con ordinanza precedente, fu accolto il ricorso dei creditori sul rilievo che si fosse formato il giudicato nei confronti dei condebitori solidali che non avevano tempestivamente impugnato la sentenza di primo grado, sicché la corte territoriale aveva errato nel considerare efficace l'appello incidentale tardivo o la contumacia di tali soggetti. Contro tale ordinanza veniva proposta revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. I motivi erano due: con il primo si deduceva che la ricorrente Carelli non avrebbe mai sottoscritto la convenzione e dunque non sarebbe mai sorta alcuna sua obbligazione; con il secondo si sosteneva che l'appello incidentale tardivo delle ricorrenti non fosse tale, perché meramente adesivo a quello principale. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione della mancata sottoscrizione non era stata devoluta nel giudizio di merito né nel ricorso per cassazione, restando comunque coperta da giudicato implicito; ha inoltre osservato che l'errore revocatorio deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità e deve essere autonomo rispetto alla decisione di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata: l'appello incidentale era stato considerato tardivo per mancato rispetto del termine di costituzione ex artt. 166 e 347 c.p.c., con conseguente decadenza ex art. 343 c.p.c.; inoltre si trattava, al più, di errore di giudizio e non di fatto.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato le ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Il rigetto dell'istanza deriva dalla ritenuta insussistenza di un vero errore di fatto revocatorio e, per il primo motivo, dalla novità della questione e dal giudicato implicito; per il secondo, dalla mancata censura della reale ratio decidendi e dalla natura meramente valutativa dell'errore prospettato.
Norme richiamate
L'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto decisivo, concernente un elemento processuale o documentale, non in una valutazione giuridica o in un errore di giudizio.
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti rigorosi previsti per l'errore di fatto revocatorio.
La parte ricorrente lo invocava per contestare l'efficacia probatoria della convenzione, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale profilo per ragioni di inammissibilità.
Richiamato per il termine di costituzione del convenuto/appellato, rilevante ai fini della tardività dell'impugnazione incidentale.
La mancata osservanza del termine di costituzione determina decadenza dall'appello incidentale.
Richiamato, in combinato con l'art. 166 c.p.c., per individuare il termine di costituzione rilevante ai fini della tempestività dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Rilevato ai fini del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il presupposto per l'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto della sentenza di cassazione è ammissibile solo se l'errore riguarda atti interni al giudizio di legittimità, direttamente scrutinabili dalla Corte, ed è autonomo rispetto alla decisione di merito che ha definito la controversia.
- Non integra errore revocatorio la deduzione di una questione di fatto o di diritto non devoluta nei precedenti gradi di merito e non introdotta nel ricorso per cassazione, poiché tale questione resta coperta da giudicato implicito o è comunque nuova.
- Per censurare una decisione con revocazione occorre colpire la effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata; se il motivo attacca un presupposto diverso o una ricostruzione non decisiva, il ricorso è inammissibile.
- La tardività dell'appello incidentale va valutata in relazione al mancato rispetto dei termini di costituzione previsti dal codice di rito; la relativa decadenza non può essere aggirata qualificando l'impugnazione come meramente adesiva quando la decisione abbia fondato il rigetto proprio sulla sua intempestività.
- L'errore di fatto revocatorio non può coincidere con un errore di giudizio o con una diversa interpretazione degli atti processuali e sostanziali, che resta deducibile, se del caso, solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.
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