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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17440/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per la violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Il ricorrente deduceva, da un lato, la mancanza di motivazione sulla censura relativa all'inidoneità o insufficienza dell'accertamento svolto dalla polizia giudiziaria per dimostrare la sua assenza dall'abitazione al momento del controllo del 17 febbraio 2019; dall'altro, la violazione o erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. e la illogicità della motivazione in punto di diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze, osservando che la Corte territoriale aveva già risposto in modo adeguato e coerente alle analoghe censure formulate in appello, evidenziando che l'imputato, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non risultava in casa alle ore 2,00 del 17 febbraio 2019 e alle ore 00,37 e 00,45 del 4 giugno 2019, con conseguente violazione delle prescrizioni imposte. Quanto all'art. 131-bis c.p., la motivazione del diniego è stata ritenuta corretta sia in diritto sia in fatto, in ragione della non lieve offensività della condotta e dell'abitualità desunta anche dai precedenti penali, compresi precedenti per evasione. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma incriminatrice applicata alla violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile per difetto sia della tenue offensività sia dell'assenza di abitualità, anche alla luce dei precedenti dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una nuova e diversa lettura delle risultanze processuali quando il giudice di merito abbia già fornito una motivazione adeguata e coerente sulle stesse censure.
  • La violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale può essere accertata attraverso risultanze di polizia giudiziaria idonee a dimostrare l'assenza del soggetto nel luogo di dimora imposto dalla misura.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione congiunta di offensività concreta e abitualità della condotta; la presenza di precedenti specifici o di una marcata proclività a delinquere può escluderne il riconoscimento.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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