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Ordinanza

Ordinanza n. 54/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 202 del 27/11/2025, emessa dal Responsabile dell'Area 5 - Servizi al Territorio del Comune di Palmi, di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 380/01, notificata al ricorrente in data 11.12.2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie prive di titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordine di demolizione adottato ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 380/2001, deducendo, secondo quanto emerge dall'ordinanza, il difetto di motivazione, l'erronea considerazione della situazione edilizia risultante da una precedente CILA e da una successiva SCIA, l'illegittimità dell'esercizio tardivo del potere repressivo per decorso del tempo, lo sviamento di potere, la mancata considerazione dell'affidamento derivante dall'inerzia amministrativa, l'omessa valutazione dei presupposti per la fiscalizzazione dell'abuso, la violazione degli avvisi previsti dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 e l'incompetenza relativamente alle prescrizioni sul trattamento dei materiali di risulta. L'ordine contestava l'installazione, senza titolo edilizio, di quattro finestre sui prospetti esterni e la realizzazione di tramezzature interne al secondo piano, qualificato come sottotetto non abitabile, e al piano terra, destinato a garage-ricovero auto, con formazione di tre vani abitabili per ciascun piano e mutamento di destinazione d'uso. Il ricorrente non ha prodotto elementi idonei a smentire tali contestazioni. La SCIA edilizia presentata il 22 gennaio 2024 era stata seguita, il 26 gennaio 2024, dal divieto di prosecuzione dell'attività e dall'ordine di rimozione degli effetti, adottato in autotutela e non impugnato; le successive osservazioni del tecnico di parte, del 31 gennaio 2024, sono state ritenute una mera sollecitazione al riesame. La precedente CILA è stata ritenuta inidonea, poiché l'apertura di una finestra con modifica del prospetto richiede la SCIA e il mutamento rilevante della destinazione d'uso presuppone il permesso di costruire.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza, prima facie, del fumus boni iuris. Ha ritenuto non smentita la realizzazione delle opere abusive e ha considerato superata la SCIA dal provvedimento inibitorio e ripristinatorio non impugnato, mentre le successive osservazioni non ne hanno impedito il consolidamento. Ha escluso la rilevanza della CILA per le opere contestate. Quanto alle ulteriori censure, ha affermato che il decorso del tempo non impedisce l'esercizio del potere repressivo edilizio e che, nel caso concreto, il tempo trascorso non era irragionevole; ha qualificato l'ordine di demolizione come atto vincolato, non suscettibile di censura per sviamento; ha ritenuto sufficiente l'indicazione delle opere abusive e delle ragioni dell'abuso, anche mediante richiamo agli atti istruttori, senza una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto; ha escluso che l'inerzia amministrativa generi affidamento tutelabile in presenza di opere sine titulo. Ha inoltre precisato che l'amministrazione non deve valutare già nell'ordine di demolizione i presupposti della fiscalizzazione ex art. 34 d.P.R. 380/2001, spettando al privato dimostrare l'impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme dell'edificio. Ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 31, poiché l'ordinanza era stata adottata ai sensi dell'art. 33, e ha respinto la censura di incompetenza, giudicata generica e infondata: le prescrizioni sul materiale di risulta non invadevano competenze di altra amministrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi

    La disposizione è stata ritenuta applicabile alle opere contestate e costituisce la base dell'ordine demolitorio impugnato.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    fiscalizzazione dell'abuso

    La verifica dei presupposti della sanzione pecuniaria alternativa non deve essere svolta dall'amministrazione al momento dell'adozione dell'ordine di demolizione; spetta al privato dimostrare l'impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    avvisi riferibili all’art. 31

    Il richiamo è stato ritenuto privo di rilievo perché l'ordinanza era stata adottata ai sensi dell'art. 33 e non dell'art. 31.

  • art. 193 d.lgs. 152/2006

    trattamento del materiale di risulta a seguito del ripristino dei luoghi

    Il riferimento alla normativa sul trasporto e trattamento dei materiali di risulta non è stato considerato invasivo della competenza di altra amministrazione.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    È la base processuale della valutazione cautelare, conclusasi con il rigetto dell'istanza per carenza prima facie del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato, fondato sull'accertamento dell'abuso; pertanto non richiede una specifica ponderazione dell'interesse pubblico concreto e attuale e non è ordinariamente censurabile per sviamento di potere.
  • In presenza di opere realizzate senza titolo, il mero decorso del tempo o l'inerzia dell'amministrazione non rendono illegittimo l'esercizio del potere repressivo né determinano, di per sé, un affidamento tutelabile del privato.
  • La motivazione dell'ordine di demolizione è sufficiente quando individua concretamente le opere abusive e illustra le ragioni della loro abusività, anche mediante rinvio agli atti istruttori richiamati nel provvedimento.
  • La presentazione di una SCIA non impedisce l'esercizio dei poteri inibitori e ripristinatori quando l'amministrazione abbia adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione e rimozione degli effetti non tempestivamente impugnato; le successive osservazioni del privato, se qualificabili come mera sollecitazione al riesame, non impediscono il consolidamento dell'atto.
  • L'amministrazione non è tenuta a valutare, nell'ordine di demolizione, i presupposti della fiscalizzazione dell'abuso; grava sul privato che la invochi l'onere di dimostrare l'impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio per la parte conforme dell'edificio.
  • L'apertura di finestre con modifica dei prospetti non è riconducibile alla CILA quando richiede il diverso regime della SCIA, mentre il mutamento rilevante della destinazione d'uso presuppone il permesso di costruire.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaLegittimo affidamento

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