Cassazione Penale, Sentenza n. 23826/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata in primo e secondo grado per avere, in qualità di proprietaria di un terreno in zona sismica, realizzato opere edilizie abusive (un deposito addossato al fabbricato principale di 8,10 m2 e volume 18,9 m3 e una soletta in c.a. a copertura di un canale di scolo) senza gli adempimenti di legge. In cassazione la difesa ha denunciato travisamento delle dichiarazioni testimoniali (Pellegrini) e mancata valutazione della testimonianza del padre (Genna Antonino) che si era assunto la responsabilità dei lavori; ha inoltre sostenuto che il diritto di proprietà non può di per sé fondare la responsabilità penale per abusi edilizi e ha eccepito la prescrizione maturata dopo il deposito del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e ripetitività di doglianze già esaminate e motivate in sede di appello. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente l'accertamento della responsabilità, valorizzando documenti e riscontri (verbale di sopralluogo, atto di donazione, testimonianza di Pellegrini, denuncia della confinante) e giudicando non credibile la versione del padre. Ha inoltre precisato che la titolarità del diritto reale sul bene non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità penale, ma che nel caso concreto esistevano elementi integrativi che indicavano la partecipazione dell'imputata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00. La questione della prescrizione non è stata ulteriormente esaminata, essendo il ricorso inammissibile e la prescrizione, se maturata, intervenuta dopo la sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato nella motivazione della condanna per la concorso di più condotte nel medesimo disegno criminoso
d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, comma 1, lett. b), 71, 72, 93, 95
Norme del testo unico dell'edilizia richiamate come fondamento delle fattispecie di abuso edilizio e delle relative sanzioni; applicate per qualificare penalmente le opere abusive realizzate in zona sismica
art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001
Citato dalla difesa per sostenere che la titolarità del diritto reale non attribuisce automaticamente una posizione di garanzia; la Corte ha però ribadito che, pur non essendo sufficiente la sola proprietà, la responsabilità può emergere se sussistono ulteriori elementi indicativi di compartecipazione
Richiamato dalla difesa per lamentare insufficienza della prova secondo il principio di non colpevolezza; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e inammissibile
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata per la requisitoria del Pubblico Ministero in sede di discussione davanti alla Corte
Richiamato come norma che dispone l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende a carico della parte cui venga dichiarato inammissibile il ricorso
Massime di principio
- La titolarità del diritto di proprietà su un immobile non è di per sé sufficiente a escludere responsabilità penale per abusi edilizi, ma neanche di per sé sufficiente per affermarla: sono necessari elementi probatori aggiuntivi che attestino la partecipazione o il ruolo di committente (es. presenza in loco, elezione di domicilio, atti amministrativi, domande di condono, rapporti con l'esecutore dei lavori).
- In materia di appello/cassazione, censure generiche e ripetitive della valutazione delle prove svolta dai giudici di merito sono inammissibili: il ricorso per legittimità non è il luogo per una rivalutazione globale e libera delle prove.
- Le dichiarazioni testimoniali contrastanti vanno valutate nel contesto complessivo degli elementi probatori (documenti, verbali di sopralluogo, denunce di terzi); la Corte di merito ha ampia discrezionalità valutativa che la Cassazione sindaca limitatamente a profili di legittimità e motivazione.
- Se la parte solleva eccezioni di prescrizione dopo che il ricorso è stato proposto e il ricorso risulta inammissibile, la Corte di Cassazione può non esaminare la prescrizione poiché l'instaurazione del rapporto processuale è preclusa dalla declaratoria di inammissibilità.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile per responsabilità del ricorrente, sono previste sanzioni economiche (spese e contributo alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'ordinamento processuale.
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