Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23826/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata in primo e secondo grado per avere, in qualità di proprietaria di un terreno in zona sismica, realizzato opere edilizie abusive (un deposito addossato al fabbricato principale di 8,10 m2 e volume 18,9 m3 e una soletta in c.a. a copertura di un canale di scolo) senza gli adempimenti di legge. In cassazione la difesa ha denunciato travisamento delle dichiarazioni testimoniali (Pellegrini) e mancata valutazione della testimonianza del padre (Genna Antonino) che si era assunto la responsabilità dei lavori; ha inoltre sostenuto che il diritto di proprietà non può di per sé fondare la responsabilità penale per abusi edilizi e ha eccepito la prescrizione maturata dopo il deposito del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e ripetitività di doglianze già esaminate e motivate in sede di appello. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente l'accertamento della responsabilità, valorizzando documenti e riscontri (verbale di sopralluogo, atto di donazione, testimonianza di Pellegrini, denuncia della confinante) e giudicando non credibile la versione del padre. Ha inoltre precisato che la titolarità del diritto reale sul bene non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità penale, ma che nel caso concreto esistevano elementi integrativi che indicavano la partecipazione dell'imputata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00. La questione della prescrizione non è stata ulteriormente esaminata, essendo il ricorso inammissibile e la prescrizione, se maturata, intervenuta dopo la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione della condanna per la concorso di più condotte nel medesimo disegno criminoso

  • d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, comma 1, lett. b), 71, 72, 93, 95

    Norme del testo unico dell'edilizia richiamate come fondamento delle fattispecie di abuso edilizio e delle relative sanzioni; applicate per qualificare penalmente le opere abusive realizzate in zona sismica

  • art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001

    Citato dalla difesa per sostenere che la titolarità del diritto reale non attribuisce automaticamente una posizione di garanzia; la Corte ha però ribadito che, pur non essendo sufficiente la sola proprietà, la responsabilità può emergere se sussistono ulteriori elementi indicativi di compartecipazione

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per lamentare insufficienza della prova secondo il principio di non colpevolezza; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e inammissibile

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Norma richiamata per la requisitoria del Pubblico Ministero in sede di discussione davanti alla Corte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che dispone l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende a carico della parte cui venga dichiarato inammissibile il ricorso

Massime di principio

  • La titolarità del diritto di proprietà su un immobile non è di per sé sufficiente a escludere responsabilità penale per abusi edilizi, ma neanche di per sé sufficiente per affermarla: sono necessari elementi probatori aggiuntivi che attestino la partecipazione o il ruolo di committente (es. presenza in loco, elezione di domicilio, atti amministrativi, domande di condono, rapporti con l'esecutore dei lavori).
  • In materia di appello/cassazione, censure generiche e ripetitive della valutazione delle prove svolta dai giudici di merito sono inammissibili: il ricorso per legittimità non è il luogo per una rivalutazione globale e libera delle prove.
  • Le dichiarazioni testimoniali contrastanti vanno valutate nel contesto complessivo degli elementi probatori (documenti, verbali di sopralluogo, denunce di terzi); la Corte di merito ha ampia discrezionalità valutativa che la Cassazione sindaca limitatamente a profili di legittimità e motivazione.
  • Se la parte solleva eccezioni di prescrizione dopo che il ricorso è stato proposto e il ricorso risulta inammissibile, la Corte di Cassazione può non esaminare la prescrizione poiché l'instaurazione del rapporto processuale è preclusa dalla declaratoria di inammissibilità.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile per responsabilità del ricorrente, sono previste sanzioni economiche (spese e contributo alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'ordinamento processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.