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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07119/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna della corte di appello per due reati: messa in vendita di supporti audiovisivi illecitamente duplicati e ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per la vendita dei supporti audiovisivi; con il secondo ha contestato la responsabilità per il reato di ricettazione; con il terzo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La censura complessiva mirava, sostanzialmente, a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una rivalutazione del fatto già compiuta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze replicavano censure già prospettate in appello e richiedevano una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della corte territoriale era congrua, logica e fondata su risultanze dibattimentali oggettive. Quanto alla ricettazione, ha ritenuto corretto il riferimento al reato presupposto dell'illecita duplicazione dei supporti audiovisivi, e non al furto. La terza doglianza è stata considerata inammissibile perché non dedotta in appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 171-ter L. 633/1941

    Disposizione posta a fondamento del reato di messa in vendita di supporti audiovisivi illecitamente duplicati.

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata per il reato di ricettazione; la Corte precisa che il reato presupposto, nel caso concreto, è l'illecita duplicazione del materiale audiovisivo.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non proposta in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è stata dichiarata inammissibile poiché non devoluta al giudice di appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura delle risultanze istruttorie già esaminate dai giudici di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito non è censurabile in cassazione quando sia congrua, logicamente coerente e fondata su emergenze dibattimentali oggettive.
  • Nel reato di ricettazione, il reato presupposto va individuato in relazione alla provenienza illecita della cosa; nel caso di supporti audiovisivi illecitamente duplicati, il presupposto non coincide con il furto ma con la duplicazione abusiva del materiale.
  • Le questioni non dedotte con l'appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere scrutinata in cassazione solo se la relativa questione sia stata ritualmente devoluta al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoRicettazioneImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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