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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04525/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua richiesta di differimento della pena/detenzione domiciliare per gravi motivi di salute (art.147 c.p. e art.47-ter Ord. pen.). Denuncia: (1) errata esclusione della grave incompatibilità tra lo stato di salute e il regime carcerario, nonostante la relazione penitenziaria del 27/06/2025 che riportava condizioni “mediocri” e rischio di peggioramento improvviso; (2) vizio di motivazione per aver dato prevalenza a una lettera di dimissione ospedaliera del 05/05/2025 (valutazione provvisoria dopo intervento per evento coronarico) senza considerare il decorso successivo e le indicazioni specialistiche; (3) omissione di nomina di perito ai sensi dell'art.666, comma 5, c.p.p., nonostante la complessità e gravità delle patologie (cardiopatia ischemica trivasale, occlusioni croniche, pregresso episodio ischemico con shock cardiogeno e angioplastica, disfunzione ventricolare sinistra, diabete mellito tipo 2, dislipidemia) che richiedono controllo specialistico continuativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il Tribunale di sorveglianza non ha rispettato i principi di diritto: mancato rigoroso esame delle condizioni di salute, evidente contraddittorietà motivazionale nell'affidarsi a documentazione non aggiornata e carente, e omissione dell'acquisizione di accertamenti tecnici (perizia) in presenza di dati clinici potenzialmente incompatibili con la detenzione. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio conforme ai principi indicati; ha inoltre disposto l'oscuramento delle condizioni di salute del condannato nel provvedimento di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 147 cod. pen.

    Consente il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi infermità fisiche; non è necessaria incompatibilità assoluta, ma la patologia deve comportare serio pericolo di vita, impedire adeguate cure in carcere o causare sofferenze eccessive.

  • art. 146 cod. pen.

    Disciplina il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per gravi infermità (richiamata a supporto dei principi di tutela della salute).

  • art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Regola la detenzione domiciliare per motivi di salute nel contesto dell'ordinamento penitenziario; va valutata la compatibilità delle cure in carcere e la possibilità di misure alternative.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di nominare un perito nelle controversie che richiedono accertamenti medico-legali; la Corte afferma che, in presenza di documentazione clinica indicativa di incompatibilità, il giudice deve disporre accertamenti tecnici.

  • art. 3 Cost.

    Principio di uguaglianza, richiamato a fondamento delle misure che tutelano condizioni personali rilevanti come la salute.

  • art. 27 Cost.

    art. 27 (anche comma 3 richiamato)

    La pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione; la valutazione dell'incompatibilità deve considerare anche il rispetto di tali principi.

  • art. 32 Cost.

    Tutela della salute come diritto fondamentale; deve essere bilanciata con esigenze di esecuzione penale e sicurezza.

Massime di principio

  • Il giudice deve effettuare un esame specifico e documentato delle condizioni di salute del detenuto: non può limitarsi a riferimenti generici o a documentazione non aggiornata.
  • Quando la documentazione clinica mostra potenziali incompatibilità con il regime detentivo, il giudice è tenuto a disporre accertamenti sanitari idonei, compresa la nomina di un perito medico-legale ai sensi dell'art.666 c.p.p., per verificare la reale gravità e compatibilità delle cure in carcere.
  • Non è necessaria l'incompatibilità assoluta per concedere il differimento o la detenzione domiciliare: rilevano il serio pericolo di vita, l'impossibilità di assicurare cure adeguate in carcere o sofferenze aggiuntive eccessive.
  • Se il giudice ritiene possibile curare il detenuto in ambiente carcerario, il provvedimento di rigetto deve indicare con precisione la struttura penitenziaria/centro clinico specializzato dove possono essere assicurate le cure.
  • Deve essere effettuata una valutazione comparativa: bilanciamento tra tutela della salute e finalità di certezza della pena e di prevenzione sociale, considerando anche durata della misura e pericolosità residua.
  • La collaborazione tra servizi (direzione sanitaria penitenziaria, ASL territoriale, strutture ospedaliere) e il monitoraggio clinico successivo alla dimissione sono elementi decisivi e devono essere esplicitamente valutati dal giudice.

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