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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41626/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si impugnava la confisca di beni disposta in sede di prevenzione: Valentina Pelagalli contestava che la Corte d'appello avesse disposto la confisca dell'appartamento ricevuto dai nonni a titolo di vitalizio ritenendo l'acquisto simulato o non provato l'esborso, e denunciava violazione del diritto al contraddittorio e dell'iter logico-motivazionale (anche ai sensi dell'art. 111 Cost. e art. 6 CEDU). Inoltre denunciava violazioni dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011 perché la Corte avrebbe erroneamente posto a suo carico l'onere di provare l'effettivo adempimento degli obblighi di assistenza e avrebbe valutato la liceità dell'acquisto compiuto dai suoi danti causa (non soggetti al procedimento). Iolanda Morelli contestava la mancanza di prova della propria capacità economica nel 2016 per l'acquisto del terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Valentina Pelagalli: ha annullato senza rinvio il decreto impugnato riguardo all'immobile di Cassino (via Folcara 57), ritenendo che non sussistessero i presupposti per la confisca. La Corte ha rilevato che il giudice d'appello aveva illegittimamente fondato la confisca sulla mancata dimostrazione della liceità dell'acquisto compiuto dai nonni (soggetti estranei al procedimento) e aveva impropriamente imposto alla Pelagalli l'onere di provare l'effettivo adempimento degli obblighi civili di assistenza, profilo estraneo alla valutazione della provenienza illecita dei beni ai fini della prevenzione. Per tali ragioni non erano richiesti ulteriori accertamenti di fatto e l'ablazione è stata esclusa. Il ricorso di Iolanda Morelli è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che deducesse meri vizi di motivazione e allegazioni in fatto non consentite in sede di cassazione per procedimento di prevenzione; la Morelli è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    Richiamata in relazione al diritto ad un giudizio motivato e al contraddittorio; la Corte valuta la correttezza del procedimento motivazionale in sede di prevenzione nell'ambito dei limiti di cassazione

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Invocata in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte valuta se nuove deduzioni decisive siano state formulate senza consentire il confronto processuale

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24

    «Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego»

    La norma permette la confisca solo se il bene è sproporzionato o risulta frutto/impiego di attività illecite riconducibili alla persona sottoposta al procedimento; non può essere automaticamente estesa a beni acquistati da terzi non sottoposti a provvedimento di prevenzione

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 10, comma 3 e 27, comma 2

    Richiamati per precisare i limiti dell'impugnazione nel procedimento di prevenzione: la cassazione è ammessa soltanto per violazione di legge, nei termini previsti dal d.lgs.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1

    Citato per delimitare i motivi ammissibili nel ricorso (limiti di impugnazione nei procedimenti speciali)

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e

    Richiamato per ricordare che in Cassazione, nel procedimento di prevenzione, il vizio di motivazione non è normalmente deducibile salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente

  • Codice di procedura penale, art. 627, comma 3

    «Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa»

    Imposta al giudice d'appello/rinvio il vincolo di uniformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione; la Corte ha rilevato violazione di questo obbligo da parte della sentenza rescindente

  • Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l

    Autorizza la Corte di cassazione a decidere senza rinvio quando le risultanze acquisite sono sufficienti per escludere la confisca, evitando ulteriori accertamenti di fatto

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente inammissibili o promossi con colpa; applicata alla ricorrente Morelli

Massime di principio

  • La confisca in sede di prevenzione richiede un nesso tra il bene e l'impiego di proventi illeciti riconducibili alla persona nei cui confronti è instaurato il procedimento; l'acquisto effettuato da terzi non può, di per sé, giustificare l'ablazione senza che quei terzi siano a loro volta sottoposti a provvedimento.
  • In materia di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato a questioni di diritto: i vizi di motivazione non sono normalmente impugnabili, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente (ossia del tutto avulsa dalle risultanze o apodittica).
  • Il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione (art. 627 c.p.p., comma 3); la mancata osservanza di tale obbligo configura errore di diritto rilevabile in cassazione.
  • Non è corretto imporre al proposto, per escludere la confisca, l'onere di provare l'adempimento di obblighi di natura civilistica assunti con i danti causa: ciò riguarda i rapporti patrimoniali interni e non la prova della provenienza illecita dei beni ai fini della prevenzione.
  • Quando le risultanze processuali già acquisite (atti, documenti, perizie) consentono di escludere la sussistenza dei presupposti della confisca, la Cassazione può decidere senza rinvio ai sensi degli artt. di rito applicabili.
  • Le doglianze che si limitano a riproporre valutazioni di fatto o la discussione sulla capacità economica altrui sono inammissibili in cassazione nel procedimento di prevenzione e possono comportare sanzioni.
  • Se il bene è stato acquisito da tempo e con modalità anteriori alla presunta attività illecita del proposto (es. edificazione negli anni '70, importi simbolici pagati), il giudice deve valutare attentamente la correlazione temporale e la riconducibilità a proventi illeciti specifici del proposto prima di disporre la confisca.

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