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Sentenza

Sentenza n. 1821/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 8783/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202403928

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione e sentenza del TAR Lazio che ne aveva confermato la legittimità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato aveva impugnato il diniego della cittadinanza, deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere, carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, poiché il Ministero avrebbe utilizzato una motivazione stereotipata e automatica fondata su precedenti o procedimenti penali, senza valutare l’attuale pericolosità sociale, l’integrazione e le condizioni economiche, sociali e familiari. Era stata inoltre contestata la rilevanza di procedimenti non conclusi con condanne definitive, nonché la violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa o insufficiente considerazione delle memorie difensive. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo la concessione della cittadinanza un atto discrezionale di alta amministrazione e reputando ostativi i fatti penali anche se prescritti o non definitivamente accertati. In appello, l’interessato ha sostenuto che il TAR non avesse colto il difetto di motivazione del diniego, il quale si sarebbe concentrato esclusivamente su precedenti penali non adeguatamente circostanziati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione, sicché il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità competente, ma deve verificare logicità, coerenza e completezza dell’istruttoria. Nel caso concreto, il diniego era fondato su due vicende penali: una condanna in primo grado per maltrattamenti familiari e lesioni, poi definita in appello con declaratoria di prescrizione, e un ulteriore procedimento per lesioni, ingiuria e minaccia, definito dopo il diniego per remissione della querela. Secondo il Collegio, i fatti relativi al primo procedimento erano particolarmente gravi perché lesivi dell’incolumità fisica e incompatibili con una concezione costituzionale della famiglia; la prescrizione non impediva di considerarli come fatti storici indicativi di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e della civile convivenza. Anche il secondo procedimento, pur definito per remissione della querela, costituiva elemento sintomatico di un’indole violenta, poiché riguardava aggressioni fisiche e minacce ai danni di donne nel contesto lavorativo. Il provvedimento ministeriale è stato quindi ritenuto sufficientemente motivato e non affetto da automatismo illegittimo. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione, fondato su una valutazione prognostica dell’integrazione del richiedente e del suo rispetto dei valori fondamentali della comunità nazionale.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione del diniego risulta assolto quando l’amministrazione espone in modo coerente i fatti penali ritenuti sintomatici di una mancata integrazione sociale e di una non adeguata affidabilità del richiedente.

  • artt. 10 e 10-bis l. 241/1990

    Nel testo non è riconosciuta la violazione degli obblighi di partecipazione e considerazione delle osservazioni difensive; l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola deduzione del richiedente.

  • art. 572 c.p.

    I maltrattamenti contro familiari e conviventi costituiscono, nel caso esaminato, un elemento particolarmente grave nella valutazione dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente cittadinanza.

  • art. 582 c.p.

    Le lesioni personali, considerate insieme agli altri fatti, possono costituire indice di una condotta incompatibile con il rispetto dell’incolumità fisica e della civile convivenza.

  • art. 594 c.p.

    L’ingiuria è richiamata tra i reati oggetto della valutazione amministrativa; il riferimento opera nei limiti in cui il giudice considera la complessiva vicenda penale del richiedente.

  • art. 612 c.p.

    Le minacce, valutate insieme alle aggressioni fisiche, possono concorrere a fondare il giudizio negativo sull’integrazione sociale del richiedente.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    La Corte d’appello aveva escluso l’applicazione della formula assolutoria immediata, ritenendo coerenti con gli atti le motivazioni della sentenza di primo grado, e aveva dichiarato la prescrizione.

  • d.lgs. 7/2016

    Il reato di ingiuria è indicato come successivamente depenalizzato; tale circostanza non impedisce, secondo la decisione, la valutazione complessiva dei fatti storici.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce un atto discrezionale di alta amministrazione: il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, ma deve verificare la logicità, la coerenza e la completezza dell’istruttoria e della motivazione.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, fatti penalmente rilevanti possono essere valutati dall’amministrazione anche quando il procedimento penale si sia concluso per prescrizione, remissione della querela o altra causa diversa da un’assoluzione nel merito, purché siano considerati come elementi storici nell’ambito di una motivazione non meramente automatica.
  • Condotte consistenti in maltrattamenti familiari, aggressioni fisiche e minacce possono essere ritenute sintomatiche di una mancata integrazione sociale e di una non adeguata affidabilità del richiedente, in quanto incompatibili con il rispetto dell’incolumità personale, della civile convivenza e dei valori costituzionali della famiglia.
  • L’amministrazione, nel motivare il diniego della cittadinanza, non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione del richiedente, quando la motivazione complessiva individui con sufficiente chiarezza i fatti e le ragioni ostative posti a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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