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Sentenza

Sentenza del 04/07/2019 n. 17960 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva riconosciuto il diritto della contribuente al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2004-2008, limitatamente alle annualità 2007 e 2008 oggetto dell'appello. L'Amministrazione sosteneva che le spese indicate nelle dichiarazioni dei redditi, comprendenti compensi a dipendenti e terzi, spese varie, canoni di locazione e ammortamenti, dimostrassero l'esistenza di un'autonoma organizzazione, presupposto dell'IRAP. Deduceva inoltre violazione dell'onere della prova, omessa pronuncia, motivazione insufficiente o apparente e violazione delle regole sulla motivazione delle sentenze tributarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione favorevole alla contribuente, sebbene con una motivazione parzialmente diversa. Ha ritenuto che l'attività della medico si fondasse prevalentemente sul lavoro personale e che i beni strumentali e le spese sostenute non eccedessero il minimo indispensabile per l'esercizio della professione secondo la disciplina convenzionale dei medici di base. Le spese per lavoro dipendente, pari a 959 euro nel 2007 e 4.784 euro nel 2008, sono state considerate compatibili con mansioni esecutive e minimali; anche le ulteriori spese, comprese quelle per lo studio, gli ammortamenti e i compensi a terzi, non dimostravano un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. Nessuna pronuncia sulle spese processuali, poiché la contribuente è rimasta intimata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3

    Il requisito dell'autonoma organizzazione costituisce presupposto dell'IRAP.

    L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività sia autonomamente organizzata, ossia quando l'organizzazione di beni e lavoro altrui abbia un rilievo ulteriore rispetto al semplice apporto personale del contribuente.

  • Art. 2697 c.c.

    Regola generale sull'onere della prova.

    Nel giudizio di rimborso spetta al contribuente dimostrare l'assenza del presupposto impositivo, ma la prova deve essere valutata concretamente considerando la natura e l'entità delle spese e dei mezzi impiegati.

  • Art. 112 c.p.c.

    Divieto per il giudice di pronunciare oltre i limiti della domanda e obbligo di pronunciarsi sulle domande proposte.

    La Corte ha escluso che vi fosse omessa pronuncia, ritenendo che la sentenza d'appello, mediante il richiamo alla motivazione di primo grado, avesse comunque esaminato la questione decisiva.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Obbligo di motivazione della sentenza tributaria.

    La motivazione è sufficiente quando consente di individuare il percorso logico seguito dal giudice; nel caso concreto il richiamo alle argomentazioni della sentenza di primo grado è stato ritenuto idoneo.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

    Non è stata ravvisata una motivazione apparente, poiché la decisione esponeva la ragione essenziale dell'esclusione dell'autonoma organizzazione.

  • D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22

    Disciplina delle caratteristiche dello studio e delle attrezzature dei medici di medicina generale convenzionati.

    Per un medico convenzionato, la disponibilità di uno studio e delle attrezzature richieste dalla convenzione non costituisce, di per sé, un'organizzazione eccedente il minimo indispensabile.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 9451 del 2016

    L'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui oltre la soglia di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.

    È il criterio principale applicato dalla Corte: l'IRAP non è dovuta se il professionista utilizza solo mezzi ordinari e un supporto lavorativo contenuto, meramente esecutivo o di segreteria.

  • Cass. n. 20088 del 2016

    I compensi corrisposti a colleghi medici per sostituzioni obbligatorie durante malattia o ferie non rilevano ai fini dell'autonoma organizzazione.

    Le spese sostenute per sostituzioni imposte dalla disciplina convenzionale non dimostrano, da sole, l'esistenza di una struttura organizzata autonomamente dal medico.

Massime di principio

  • Un professionista è soggetto a IRAP solo se l'attività presenta un'autonoma organizzazione effettiva e apprezzabile, non per il solo fatto di essere abituale o di produrre reddito professionale.
  • Per il medico di base convenzionato, studio, attrezzature e strumenti richiesti dalla convenzione costituiscono normalmente il minimo indispensabile e non provano, da soli, l'autonoma organizzazione.
  • La presenza di un dipendente o collaboratore non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP: occorre verificare numero, costi e mansioni. Un collaboratore con compiti meramente esecutivi o di segreteria, entro limiti contenuti, è normalmente compatibile con l'esenzione.
  • Le spese devono essere valutate in concreto e non in modo unitario o meramente quantitativo; rilevano la loro natura, la loro entità e il loro collegamento con l'organizzazione dell'attività.
  • Le spese per sostituzioni obbligatorie del medico convenzionato, ad esempio per ferie o malattia, non sono normalmente indicative di autonoma organizzazione.
  • Nel giudizio di rimborso il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione, ma il giudice deve valutare complessivamente i dati contabili e la specificità dell'attività esercitata.
  • Una sentenza può essere ritenuta sufficientemente motivata anche quando richiama la motivazione della decisione di primo grado, purché renda comprensibili le ragioni essenziali della decisione.

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