Sentenza del 04/07/2019 n. 842 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sottoscrizione digitale e sottoscrizione autografa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava, tra l'altro, la validità formale dell'avviso di accertamento, sottoscritto digitalmente dal Capo Ufficio grandi contribuenti su delega del Direttore Regionale e notificato in forma ordinaria il 21 dicembre 2016. Sosteneva che, prima dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 82/2005, la firma digitale fosse ammessa per gli atti fiscali soltanto in caso di notificazione tramite PEC, mentre per la notificazione ordinaria fosse necessaria la firma autografa prevista dall'art. 42, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Contestava inoltre il merito delle riprese fiscali e l'irrogazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino aveva accolto il ricorso ritenendo nullo l'atto sottoscritto digitalmente. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando che, alla data della notificazione, non era ammessa la combinazione tra firma digitale e notificazione ordinaria. Poiché l'avviso era privo di firma autografa ed era stato notificato prima del 27 gennaio 2018, è stato dichiarato nullo per violazione dell'art. 42, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Le ulteriori questioni sono state assorbite e le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 42, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato delegato; nel regime applicabile al caso, per la notificazione ordinaria era necessaria la sottoscrizione autografa. La mancanza di tale requisito comporta la nullità dell'atto.
Art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale
Nel testo vigente dal 27 gennaio 2018, la disposizione ha esteso l'obbligo e l'utilizzabilità della firma digitale anche agli atti accertativi dell'Amministrazione finanziaria. Prima di tale data, la firma digitale non poteva essere utilizzata insieme alla notificazione ordinaria degli atti fiscali.
Artt. 4, 5 e 7 D.Lgs. n. 472/1997
Norme richiamate dalla contribuente in materia di responsabilità e sanzioni amministrative tributarie; la sentenza non le esamina nel merito, poiché la nullità formale dell'avviso assorbe le ulteriori questioni.
Art. 7 D.L. n. 269/2003
Norma richiamata dalla contribuente in relazione all'irrogazione delle sanzioni; anche tale questione non viene esaminata per effetto dell'accertata nullità dell'atto impositivo.
Massime di principio
- Per gli avvisi di accertamento notificati in forma ordinaria anteriormente al 27 gennaio 2018, la firma digitale non poteva sostituire la firma autografa richiesta dall'art. 42, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.
- Nel regime previgente, firma digitale e notificazione ordinaria costituivano una combinazione non valida; la firma digitale poteva essere utilizzata soltanto nel contesto della notificazione telematica tramite PEC, nei casi e nei limiti allora consentiti.
- La mancanza della firma autografa, quando richiesta, determina la nullità dell'avviso di accertamento e può rendere superfluo l'esame delle contestazioni relative al merito della pretesa tributaria.
- La disciplina applicabile va individuata sulla base della data di emissione e, soprattutto, della data e della modalità di notificazione dell'atto.
- Dopo il 27 gennaio 2018, la firma digitale sugli atti accertativi deve essere valutata alla luce del testo vigente del Codice dell'amministrazione digitale e delle specifiche regole sulla notificazione dell'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 lug 2019Sentenza del 04/07/2019 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 4 lug 2019Sentenza del 04/07/2019 n. 140 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 4 lug 2019Sentenza del 04/07/2019 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 4 lug 2019Sentenza del 04/07/2019 n. 831 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 4 lug 2019Sentenza del 04/07/2019 n. 846 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 4 lug 2019Sentenza del 04/07/2019 n. 5861 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →