Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/07/2019 n. 140 - Comm. Trib. Prov. Novara

Riporto perdite pregresse - Omessa dichiarazione - Legittimità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. La perdita fiscale assume rilevanza quando viene dichiarata e riconosciuta come riportabile a esercizi futuri, non quando viene successivamente utilizzata in compensazione. Decorso il termine per l'accertamento relativo all'anno di formazione o dichiarazione della perdita, il contribuente non può più farla valere per determinare l'obbligazione tributaria, anche se l'utilizzo avviene in un esercizio successivo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità del disconoscimento delle perdite pregresse riportate in compensazione, sostenendo che la perdita avrebbe dovuto essere verificata con riferimento all'esercizio in cui era stata utilizzata per ridurre il reddito imponibile. La questione riguardava invece il rilievo dell'omessa dichiarazione della perdita e la decorrenza dei termini per il relativo accertamento.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale delle perdite d'impresa e del riporto delle perdite pregresse

    La perdita può essere riportata e scomputata da redditi futuri solo se emerge da una dichiarazione fiscalmente rilevante e resta verificabile nei termini previsti per l'accertamento.

  • Norme sui termini per l'accertamento tributario

    I termini decorrono con riferimento al periodo d'imposta nel quale la perdita è stata dichiarata o avrebbe dovuto essere dichiarata. Una volta scaduti, il contribuente non può utilizzare la perdita come elemento di riduzione dell'imposta in periodi successivi.

Massime di principio

  • Per utilizzare perdite fiscali pregresse è necessario che siano state correttamente indicate nella dichiarazione relativa all'anno di formazione.
  • Il momento decisivo per la verificabilità della perdita è quello della dichiarazione, non quello della successiva compensazione.
  • L'omessa dichiarazione della perdita può impedire definitivamente il riporto, se sono scaduti i termini per l'accertamento del periodo originario.
  • La successiva indicazione della perdita o il suo utilizzo in compensazione non riaprono i termini di controllo relativi all'anno in cui essa si è formata.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sia la corretta dichiarazione originaria della perdita sia la tempestività dei controlli dell'Amministrazione finanziaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.