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Sentenza

Sentenza del 04/07/2019 n. 846 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Inammissibilità Appello - Violazione Regole Specifiche Tecniche Processo Tributario Telematico

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’appello è dichiarato inammissibile per violazione delle regole tecniche del Processo Tributario Telematico. La mancanza della firma digitale e la presentazione dell’atto come semplice scansione sottoscritta a mano impediscono di considerarlo validamente formato e depositato in via telematica.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appello è stato redatto come scansione di un documento analogico sottoscritto a mano, senza apposizione di firma elettronica qualificata o firma digitale. Secondo gli articoli 6 e 10 del D.M. 4 agosto 2015, gli atti processuali telematici devono rispettare specifici requisiti informatici: non è ammessa la copia per immagine di un documento analogico e l’atto deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale. La scansione è invece consentita, alle condizioni previste, per i documenti allegati e non per l’atto processuale principale.

Norme richiamate

  • D.M. 4 agosto 2015, articolo 6

    Impone che gli atti e i documenti informatici del Processo Tributario Telematico rispettino i requisiti di forma e gli standard informatici previsti dall’articolo 10 dello stesso decreto.

  • D.M. 4 agosto 2015, articolo 10, comma 1

    non è ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico

    Il divieto riguarda l’atto processuale telematico, che non può essere depositato come semplice scansione di un documento cartaceo e deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale.

  • D.M. 4 agosto 2015, articolo 10, comma 2

    la scansione in formato immagine dei documenti analogici

    La scansione è ammessa per i documenti allegati, purché siano rispettate le ulteriori prescrizioni tecniche, ma tale facoltà non si estende all’atto processuale principale.

  • Decreto n. 163 del 23 dicembre 2013, articolo 3, comma 3

    Costituisce la base normativa per l’emanazione delle specifiche tecniche relative al Processo Tributario Telematico.

Massime di principio

  • Nel processo tributario telematico l’atto principale deve essere formato secondo le specifiche tecniche e sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata; la semplice scansione di un atto cartaceo firmato a mano non è normalmente sufficiente.
  • La possibilità di acquisire documenti cartacei mediante scansione riguarda gli allegati e non rende automaticamente valido l’atto processuale cui tali documenti sono collegati.
  • Prima del deposito telematico occorre verificare sia il formato dell’atto sia la validità della firma digitale, perché la violazione dei requisiti tecnici può comportare l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • La regolarizzazione non può essere data per scontata: quando il difetto incide sulla validità dell’atto introduttivo o dell’impugnazione, il giudice può dichiarare direttamente l’inammissibilità.

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