Sentenza del 04/07/2019 n. 846 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Inammissibilità Appello - Violazione Regole Specifiche Tecniche Processo Tributario Telematico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’appello è dichiarato inammissibile per violazione delle regole tecniche del Processo Tributario Telematico. La mancanza della firma digitale e la presentazione dell’atto come semplice scansione sottoscritta a mano impediscono di considerarlo validamente formato e depositato in via telematica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appello è stato redatto come scansione di un documento analogico sottoscritto a mano, senza apposizione di firma elettronica qualificata o firma digitale. Secondo gli articoli 6 e 10 del D.M. 4 agosto 2015, gli atti processuali telematici devono rispettare specifici requisiti informatici: non è ammessa la copia per immagine di un documento analogico e l’atto deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale. La scansione è invece consentita, alle condizioni previste, per i documenti allegati e non per l’atto processuale principale.
Norme richiamate
D.M. 4 agosto 2015, articolo 6
Impone che gli atti e i documenti informatici del Processo Tributario Telematico rispettino i requisiti di forma e gli standard informatici previsti dall’articolo 10 dello stesso decreto.
D.M. 4 agosto 2015, articolo 10, comma 1
non è ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico
Il divieto riguarda l’atto processuale telematico, che non può essere depositato come semplice scansione di un documento cartaceo e deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale.
D.M. 4 agosto 2015, articolo 10, comma 2
la scansione in formato immagine dei documenti analogici
La scansione è ammessa per i documenti allegati, purché siano rispettate le ulteriori prescrizioni tecniche, ma tale facoltà non si estende all’atto processuale principale.
Decreto n. 163 del 23 dicembre 2013, articolo 3, comma 3
Costituisce la base normativa per l’emanazione delle specifiche tecniche relative al Processo Tributario Telematico.
Massime di principio
- Nel processo tributario telematico l’atto principale deve essere formato secondo le specifiche tecniche e sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata; la semplice scansione di un atto cartaceo firmato a mano non è normalmente sufficiente.
- La possibilità di acquisire documenti cartacei mediante scansione riguarda gli allegati e non rende automaticamente valido l’atto processuale cui tali documenti sono collegati.
- Prima del deposito telematico occorre verificare sia il formato dell’atto sia la validità della firma digitale, perché la violazione dei requisiti tecnici può comportare l’inammissibilità dell’impugnazione.
- La regolarizzazione non può essere data per scontata: quando il difetto incide sulla validità dell’atto introduttivo o dell’impugnazione, il giudice può dichiarare direttamente l’inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 lug 2019Sentenza del 04/07/2019 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 4 lug 2019Sentenza del 04/07/2019 n. 140 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 4 lug 2019Sentenza del 04/07/2019 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 4 lug 2019Sentenza del 04/07/2019 n. 831 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 4 lug 2019Sentenza del 04/07/2019 n. 842 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 4 lug 2019Sentenza del 04/07/2019 n. 5861 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →