Cassazione Penale, Sentenza n. 32676/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, sentenza del 17/12/2013) per il reato previsto dall'art.116, comma 1 e 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (fatto accertato in data 14/06/2009). Il ricorrente deduceva, in via principale, la violazione della legge penale per intervenuta depenalizzazione della fattispecie ascritta; in subordine, la prescrizione del reato ai sensi dell'art.157 cod.pen.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: nel periodo tra la pronuncia della sentenza e la notifica dell'avviso di deposito la fattispecie era stata depenalizzata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8, che stabilisce che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzione amministrativa le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Perciò la sentenza impugnata (condanna a C 3.000,00 di ammenda) è stata annullata senza rinvio perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato". Il motivo subordinato sulla prescrizione è stato assorbito.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada), art.116, comma 1 e 13
Norma sulla violazione contestata in origine, che prevedeva la sanzione penale (ammenda) per la fattispecie accertata il 14/06/2009
«Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda».
Depenalizzazione delle contravvenzioni punite esclusivamente con multa o ammenda: tali fatti cessano di essere reato e diventano illecito amministrativo, con conseguente applicazione della norma più favorevole (effetto retroattivo della depenalizzazione/lex mitior) rispetto alla punibilità penale
Norma relativa alla prescrizione; evocata dal ricorrente in via subordinata ma ritenuta assorbita dalla decisione per depenalizzazione
art.548, comma 3, cod.proc.pen. (testo previgente)
Richiamato quanto alla modalità di notifica dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza al difensore, con riferimento alla procedura applicabile ratione temporis per l'imputato dichiarato contumace
Massime di principio
- Se, dopo la commissione del fatto ma prima della definitiva impugnazione, la fattispecie viene depenalizzata trasformandola in illecito amministrativo (quando la pena prevista è solo multa/ammenda), il giudice penale deve annullare la condanna perché il fatto non è più previsto come reato (applicazione della norma più favorevole/lex mitior).
- La depenalizzazione opera anche se la sentenza è stata pronunciata prima della modifica legislativa, purché la norma più favorevole sia intervenuta prima che la decisione diventi incontestabile in relazione al rimedio impugnatorio in corso.
- Una volta che la fattispecie è convertita in sanzione amministrativa, la questione della prescrizione del reato diventa in genere irrilevante rispetto all'accertamento che il fatto non è più reato.
- È necessario verificare caso per caso se la specifica violazione rientri effettivamente nell'ambito delle norme depenalizzate (non tutte le contravvenzioni sono automaticamente convertite).
- L'annullamento senza rinvio esclude il poter mantenere la condanna penale, ma non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla nuova disciplina; pertanto il soggetto può comunque essere sottoposto a procedimento amministrativo e a pagamento della somma dovuta.
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