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Sentenza

Sentenza del 17/04/2023 n. 10158 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego tacito di rimborso della maggiore imposta reddituale per l'anno (Omissis) applicata in base al D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2 (addizionale IRES per enti creditizi, finanziari, Banca d'Italia e imprese assicurative). Ha proposto tre motivi: (1) violazione del D.P.R. n. 602/1973, art. 38 per l'omesso annullamento del rifiuto al rimborso; (2) violazione di vari articoli costituzionali (artt. 3, 53, 41, 77 Cost.) sostenendo che la norma fosse incostituzionale e contraria al diritto comunitario; (3) vizio di motivazione della sentenza impugnata (art. 132 c.p.c.).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi di cassazione. Richiamando la giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. n. 288/2019 e ordinanza n. 165/2021) ha condiviso che il D.L. n. 133/2013, art. 2, comma 2, non è incostituzionale: la sovraimposta temporanea è giustificata dal contesto, non appare arbitraria e può essere ricondotta a una scelta discrezionale di politica redistributiva; non risulta incompatibile con il diritto dell'Unione Europea né configurabile come aiuto di Stato, anche perché l'ordinamento nazionale non avrebbe potuto ragionevolmente riscuoterla nei confronti di imprese non stabili in Italia. La Corte ha inoltre escluso la necessità del rinvio alla Corte di Giustizia per i motivi esposti (criteri Cilfit). Condanna della ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito) e ad eventuale ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2, comma 2

    2. In deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'art. 77 testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'art. 106, comma 3 suddetto testo unico.

    Norma che introduce una sovraimposta temporanea e settoriale sull'IRES per l'anno 2013: la Corte costituzionale e la Corte hanno ritenuto la misura giustificata dalla transitorietà e dal contesto redistributivo, non arbitraria e compatibile col diritto UE.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 41, 53, 77

    Gli artt. richiamati sono stati esaminati dalle Corti: la diversificazione di regime per taluni settori è stata ritenuta non contraria ai principi di uguaglianza e capacità contributiva, in considerazione della transitorietà e delle giustificazioni di politica redistributiva addotte dal legislatore.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 107, par. 1

    "Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza."

    La Corte ha ritenuto che la disciplina non costituisca aiuto di Stato: la misura non attribuisce un vantaggio patrimoniale selettivo, e non si configura come rinuncia generalizzata a risorse statali a favore di determinate imprese, considerando inoltre l'impossibilità pratica di tassare alcuni soggetti non stabiliti.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 77

    Richiamato quale disposizione che individua la base e l'aliquota IRES cui il D.L. ha applicato la sovraimposta; la norma d'emergenza ha incrementato l'aliquota per i soggetti indicati.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Norma procedurale sui rimborsi tributari: la ricorrente ha lamentato l'omesso annullamento del rifiuto al rimborso, ma la questione è stata esaminata alla luce della fondatezza della norma sostanziale sottostante e quindi rigettata.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; art. 132 c.p.c.

    Norme di cassazione invocate per vizio di diritto e per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, valutando adeguatezza e coerenza della motivazione delle decisioni di merito.

  • Giurisprudenza costituzionale: Corte costituzionale, sentenza n. 288/2019 e ordinanza n. 165/2021

    Le pronunce costituzionali hanno dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate e hanno confermato che la scelta del legislatore di colpire temporaneamente specifici settori economici è giustificabile nel contesto considerato.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-169/08 e principi Cilfit (C-238/81)

    Richiamati per i criteri di valutazione della selettività/aiuto di Stato (C-169/08) e per la regola del rinvio pregiudiziale (Cilfit): la Corte nazionale ha ritenuto che l'applicazione del diritto dell'UE fosse sufficientemente chiara e non richiedesse rinvio.

Massime di principio

  • Una sovraimposta settoriale e temporanea può essere ritenuta costituzionalmente legittima se il legislatore fornisce giustificazioni adeguate legate al contesto e alla transitorietà, dimostrando che non si tratta di una discriminazione arbitraria.
  • La valutazione di possibile aiuto di Stato richiede un esame della selettività e degli effetti reali: una misura fiscale che colpisce soggetti sottoposti a tassazione nazionale (e che non sarebbe comunque applicabile a operatori non stabili) non è necessariamente un aiuto di Stato.
  • Per contestare efficacemente la legittimità di una norma tributaria su base costituzionale o comunitaria è decisivo dimostrare l'arbitrarietà, l'assenza di ragioni proporzionate o l'esistenza di un vantaggio selettivo concreto rispetto a imprese in situazione fattuale e giuridica analoga.
  • Il giudice nazionale di ultima istanza non è obbligato a rinviare alla Corte di Giustizia se la corretta applicazione del diritto comunitario è chiara senza ragionevole dubbio (criterio Cilfit); tuttavia, qualora permangano dubbi seri sull'interpretazione, il rinvio è necessario.
  • Sul piano processuale, i motivi di cassazione per vizio di motivazione richiedono la dimostrazione di contraddittorietà, insufficienza o incomprensibilità strutturale della decisione di merito: contestazioni generiche sulla gravità della motivazione hanno scarse probabilità di successo.
  • Quando si impugna il diniego di rimborso, oltre a censurare l'atto amministrativo, conviene articolare chiaramente l'illegittimità sostanziale della norma che ha impedito il rimborso e fornire riferimenti giurisprudenziali che mostrino l'arbitrarietà o la violazione di principi sovraordinati.

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