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Sentenza

Sentenza del 17/04/2023 n. 10108 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava l'indebita compensazione di un credito IVA relativo al 2012 per assenza della garanzia prescritta (o, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva completa), chiedendo il recupero dell'imposta compensata e sanzioni. La controversia verteva sulla rilevanza e sui termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che può sostituire la garanzia nella procedura di rimborso/compensazione IVA infragruppo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Deutsche Leasing. Ha confermato che, ratione temporis, la prestazione della garanzia o la presentazione della dichiarazione sostitutiva non sono meri formalismi ma condizioni costitutive del diritto al rimborso mediante compensazione nel regime di liquidazione IVA di gruppo. La dichiarazione sostitutiva, se invocata in luogo della garanzia, deve essere presentata al più tardi in sede di dichiarazione annuale IVA e corredata delle formalità richieste (autenticazione della firma o copia documento). In mancanza, l'importo corrispondente alle eccedenze compensate va versato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale e sono legittime le sanzioni per omesso versamento. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (Euro 18.000,00 più spese prenotate).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis

    La presentazione della garanzia ovvero, se prevista, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio è condizione sostanziale per il diritto al rimborso/compensazione; la dichiarazione sostitutiva costituisce alternativa alla garanzia e deve essere presentata con le formalità richieste entro il termine della dichiarazione annuale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73

    Nel regime di liquidazione dell'IVA di gruppo si applica analogicamente la disciplina dei rimborsi prevista dall'art. 38-bis; il D.M. attuativo demanda l'obbligo di garanzia alla società controllante in sede di dichiarazione annuale.

  • D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065, art. 6

    Prevede l'obbligo della prestazione di idonea garanzia, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, per i crediti delle società controllate oggetto di utilizzo mediante compensazione nel gruppo; in mancanza la somma deve essere versata entro il termine della dichiarazione annuale.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    La mancata prestazione della garanzia o dell'alternativa autocertificazione integra un'omissione di versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione e può comportare l'applicazione della sanzione prevista per l'omesso versamento.

  • D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47 (ex L. n. 15/1968, art. 4)

    Regolamenta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio; la sua forma e le formalità (autenticazione della firma o copia documento) ne determinano la validità quale strumento alternativo alla garanzia.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 53

    Norme procedurali citate nel processo tributario relative alla motivazione e all'ammissibilità degli appelli; la Corte ha ritenuto infondati motivi procedurali sollevati dalla ricorrente.

Massime di principio

  • La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, quando prevista come alternativa alla garanzia ai fini di rimborsi o compensazioni IVA (anche in regime di gruppo), non è un mero adempimento formale: deve essere completa, correttamente sottoscritta e corredata delle formalità richieste (autenticazione della firma o copia del documento d'identità).
  • Se il contribuente non presta la garanzia richiesta o non presenta validamente la dichiarazione sostitutiva entro il termine della dichiarazione annuale IVA, l'importo delle eccedenze compensate deve essere versato entro lo stesso termine e il comportamento è imputabile a omesso versamento, con conseguente possibilità di recupero e sanzioni.
  • La norma che disciplina l'esonero dalla garanzia (art. 38-bis comma 7 e comma 8) contiene limiti quantitativi: oltre certe soglie (comma 8) la garanzia resta comunque necessaria; pertanto verificare sempre l'ammontare dei crediti rispetto ai limiti previsti.
  • La presentazione tardiva della dichiarazione sostitutiva difficilmente sanerà ex post la compensazione: l'assenza del requisito formale al momento previsto può portare al recupero dell'imposta erogata e all'applicazione di sanzioni.
  • Nei regimi speciali (es. liquidazione IVA di gruppo) le disposizioni cautelari hanno natura sostanziale e mirano a tutelare l'erario: in contenziosi analoghi i giudici tendono ad accogliere l'Amministrazione quando mancano i presupposti formali richiesti per il beneficio.
  • Per evitare rischi, il contribuente che intende avvalersi dell'esonero dalle garanzie mediante autocertificazione deve predisporre la dichiarazione con tutte le informazioni richieste e adempiere alle formalità della sottoscrizione al fine di non perdere il vantaggio e incorrere in sanzioni.

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