Sentenza del 17/04/2023 n. 169 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Intimazioni di pagamento - Irregolarità nella formazione degli atti - Firma digitale - Trasmissione via pec - Validità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava le intimazioni di pagamento notificate via PEC per presunte irregolarità informatiche nella formazione e trasmissione degli atti: mancata apposizione dell'attestazione di conformità su atti via PEC o, se duplicati informatici, mancata prova della sequenza in bit; impossibilità di controllare il peso informatico dei file; mancanza di collegamento tra protocollo e atti; assenza di prova circa la sottoscrizione digitale da parte del titolare del dispositivo di firma e del relativo stato di servizio; mancata prova dell'uso esclusivo e della conservazione del dispositivo di firma; carenza della componente precettiva relativa al calcolo degli interessi; presunta nullità per omissione dello schema minimo degli atti.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che i file trasmessi via PEC in formato CADES (.p7m) costituiscano originali informatici validamente sottoscritti con firma elettronica qualificata e non richiedano attestazioni di conformità o prove della corrispondenza della sequenza binaria. L'art. 20 del D.lgs. 82/2005 produce una presunzione che ricondurrebbe la firma al titolare del dispositivo salvo prova contraria fornita dal ricorrente; non è dunque onere dell'Ufficio dimostrare che la firma appartenga al proprio funzionario. Le ricevute di consegna/accettazione PEC documentano la regolarità della notificazione. Sulle modalità di calcolo degli interessi non è richiesta una motivazione dettagliata oltre all'indicazione di tasso, periodo e importo cui applicarlo. Appello respinto; parte appellante condannata alle spese di giudizio per euro 10.000.
Norme richiamate
D.lgs. 546/1992
Disciplina la liquidazione delle somme dopo il giudicato favorevole all'Ufficio; base per le intimazioni di pagamento successive al deposito della sentenza.
D.L. 78/2010
Norma richiamata congiuntamente all'art. 68 per le modalità di affidamento e intimazione delle somme a seguito del contenzioso tributario.
D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Stabilisce la presunzione legale che la firma elettronica apposta con un dispositivo sia riconducibile al titolare del dispositivo, salvo prova contraria; trasferisce l'onere probatorio su chi disconosce la firma.
Cassazione civile, SSUU
sentenza 27/04/2018, n. 10266
Affermata la validità del formato CADES (.p7m) quale garanzia di identificabilità dell'autore, integrità e immodificabilità del documento informatico e riconducibilità al titolare del dispositivo di firma.
DM 10 marzo 2014, n. 55
Criteri per la liquidazione delle spese di giudizio utilizzati per quantificare la condanna alle spese.
Massime di principio
- I documenti trasmessi via PEC in formato CADES (.p7m) e sottoscritti con firma elettronica qualificata sono considerati originali informatici: non è necessaria un'ulteriore attestazione di conformità né la dimostrazione della corrispondenza bit-a-bit con un'altra copia.
- L'art. 20 del CAD impone una presunzione favorevole che ricondurrà la firma al titolare del dispositivo; chi contesta deve fornire prove tecniche concrete (perizia, hash non corrispondenti, certificati revocati, ecc.), non mere allegazioni generiche.
- La ricevuta di consegna/accettazione PEC costituisce prova valida della notificazione e, se presente, è rilevante per la regolarità dell'atto.
- Le contestazioni sull'indicazione degli interessi devono dimostrare un concreto pregiudizio o l'assenza degli elementi essenziali; in linea di principio basta che l'atto riporti tasso, periodo di riferimento e capitale cui applicare il tasso.
- Per impugnare efficacemente una intimazione inviata via PEC per vizi informatici è necessario produrre elementi tecnici puntuali: verifica degli hash, certificati di firma, eventuali log di sistema, perizie in grado di provare manomissione o uso improprio del dispositivo di firma.
- Le eccezioni generiche e non supportate da prove tecniche sono inammissibili e destinano il ricorrente a soccombere; pertanto la strategia difensiva dovrebbe prevedere acquisizione preventiva di documentazione tecnica e, se necessario, domande istruttorie mirate.
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