Sentenza del 17/04/2023 n. 1142 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
TOSAP: presupposto impositivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di rimborso della TOSAP versata per gli anni 2013-2016 relativamente ad occupazioni di spazi/aree pubbliche (su tratti di strade statali/provinciali) ritenute non dovute dall'appellante. L'appellante contestava, tra l'altro, il carattere non impositivo dell'avviso di scadenza e l'ammissibilità della richiesta di rimborso, sostenendo che la tassa non fosse dovuta per le occupazioni in questione.
La decisione
L'appello è stato rigettato e la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è stata confermata. La Corte ha ritenuto legittima la delibera di giunta comunale n. 40/2012 che perimetra il centro abitato includendo le aree oggetto delle occupazioni; ha rilevato che la delibera è stata trasmessa alla Provincia e all'ANAS che non hanno eccepito, e che l'appellante non ha fornito elementi concreti per dimostrare l'illegittimità della perimetrazione né di essere stata assoggettata per la stessa TOSAP ad altro ente. Conseguentemente la richiesta di rimborso è stata dichiarata infondata e la contribuente condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 9.000,00 per il giudizio di appello).
Norme richiamate
TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Il presupposto impositivo è costituito dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province; pertanto le occupazioni ricadenti nel centro abitato, perimetrato legittimamente dal Comune, sono soggette a TOSAP.
Codice della Strada
La delimitazione del centro abitato è di competenza esclusiva dell'ente comunale; una perimetrazione adottata con delibera di giunta e trasmessa ai proprietari/gestori delle strade, senza loro eccezioni, vale a legittimare l'applicazione delle norme tributarie comunali sulle aree così ricomprese.
Delibera di Giunta Comunale n. 40/2012 (delibera comunale citata)
La delibera ha incluso nell'ambito del centro abitato le aree oggetto di occupazione (caratterizzate come area industriale con nastri trasportatori); la mancata opposizione da parte di Provincia e ANAS è stata considerata prova della legittimità e definitività della perimetrazione.
Massime di principio
- Se il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ai sensi del Codice della Strada, perimetra il centro abitato mediante atto formale (es. delibera di giunta) e trasmette l'atto ai proprietari/gestori delle arterie interessate senza ricevere osservazioni, può legittimamente assoggettare a TOSAP le occupazioni ricadenti nella nuova perimetrazione anche se le aree sono su strade statali o provinciali.
- La mancata eccezione da parte degli enti proprietari/gestori delle strade (es. Provincia, ANAS) costituisce elemento probatorio rilevante della legittimità della delimitazione comunale.
- Chi richiede il rimborso della TOSAP ha l'onere di provare l'illegittimità dell'imposizione (ad es. illegittima perimetrazione del centro abitato, assoggettazione della stessa tassa ad altro ente); l'assenza di tale prova comporta il rigetto del rimborso.
- La documentazione amministrativa che attesta la regolare adozione e notificazione dell'atto di delimitazione rafforza la posizione dell'ente impositore in sede contenziosa.
- In caso di soccombenza, il contribuente può essere condannato alle spese di lite anche in appello; la quantificazione delle spese può differire tra gradi di giudizio.
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