Sentenza del 17/04/2023 n. 291 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IVA - Importazione pannelli solari - Beneficio dell'aliquota Iva ridotta - Estensione ai soggetti intermediari - Prova contraria dell'ente impositore - Mancato utilizzo finale dei beni per la finalità agevolativa (costruzione di impianti)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'applicazione dell'aliquota IVA ridotta (10%) alle importazioni di moduli fotovoltaici: l'Ufficio contestava l'agevolazione ritenendo che la ridotta spettasse solo agli 'installatori finali' o che i pannelli non rientrassero nella finalità agevolativa; la società sosteneva che la riduzione prevista dal n.127-sexies Tab. A, Parte III, DPR 633/1972 si applica anche agli intermediari (distributori, grossisti, rivenditori) a condizione che i beni siano effettivamente destinati alla costruzione di impianti per la produzione di energia da fonte solare.
La decisione
La Corte di Cassazione (sent. n. 30138/2019) ha stabilito che i pannelli solari, pur non essendo di per sé un 'impianto', possono beneficiare dell'aliquota ridotta di cui al n.127-sexies se sono effettivamente impiegati per la realizzazione di impianti. Ha altresì affermato che l'ufficio, per disconoscere l'aliquota agevolata, deve provare - con ogni mezzo di prova ammesso - che i beni hanno avuto destinazione diversa dall'uso agevolato. Conseguentemente la Corte ha annullato gli atti impugnati e compensato le spese.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972, Tabella A, Parte III, n. 127-sexies
n. 127-sexies, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/1972
prevede l'aliquota IVA ridotta (10%) per beni destinati alla costruzione di impianti di energia rinnovabile; si applica anche alle importazioni effettuate da soggetti intermediari se il bene è effettivamente impiegato per lo scopo agevolato.
D.P.R. 633/1972, Tabella A, Parte III, n. 127-quinquies
n. 127-quinquies, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/1972
riguarda l'agevolazione riferita a 'impianti' in senso compiuto; i pannelli da soli non costituiscono 'impianto' ma ciò non esclude l'applicabilità dell'agevolazione prevista dal n.127-sexies quando sussiste la destinazione finale.
Cassazione, Sez. trib., sent. n. 30138/2019
Cass. n. 30138/2019, 17.05.2019 (deposito 20.11.2019)
afferma il principio che l'agevolazione IVA si estende in tutti i passaggi della filiera a condizione della destinazione finale e che l'amministrazione deve provare (con ogni mezzo di prova ammesso) l'uso diverso dei beni per disconoscere l'agevolazione.
Normativa processuale richiamata (es. Legge 212/2000, art.12; D.lgs. n.374/1990, art.11 comma 4-bis)
richiamate nelle censure incidentali e pertinenti al tema delle comunicazioni, delle certezze interpretative e delle conseguenze sanzionatorie: in presenza di oggettiva incertezza interpretativa le sanzioni possono essere annullate.
Massime di principio
- L'aliquota IVA ridotta prevista dal n.127-sexies si applica anche agli importatori intermediari (distributori, grossisti, rivenditori) quando i beni importati sono effettivamente destinati alla costruzione di impianti per energia rinnovabile.
- I pannelli fotovoltaici non sono automaticamente esclusi dall'agevolazione perché non costituiscono di per sé un 'impianto': la rilevanza è la destinazione d'uso finale.
- L'amministrazione finanziaria, per disconoscere l'agevolazione, ha l'onere di provare con qualsiasi mezzo di prova ammesso che i beni non sono stati impiegati per lo scopo agevolato; non è sufficiente un'interpretazione normativa che limiti l'agevolazione agli 'installatori'.
- Per difendere l'agevolazione è fondamentale che l'operatore conservi e possa esibire documentazione che attesti la destinazione finale dei beni (contratti di cessione, dichiarazioni di destinazione, documentazione di installazione e collaudo).
- In presenza di ragionevole incertezza interpretativa circa la portata di un'agevolazione fiscale, l'irrogazione di sanzioni può essere ritenuta illegittima e annullata.
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