Sentenza del 17/04/2023 n. 10116 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la richiesta di rimborso IRAP per l'anno 2010 avanzata dalla contribuente, che aveva detratto dalla base imponibile la deduzione nota come "cuneo fiscale" sul costo del lavoro. L'Agenzia delle Entrate negò il rimborso sostenendo che l'impresa operava in regime di concessione di servizio pubblico e a tariffa, categoria esclusa dal beneficio ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997 art. 11, comma 1, lett. a) così come modificato dalla L. n. 296/2006. La questione centrale è quindi stata se il rapporto tra Regione Campania e la società fosse qualificabile come concessione (con traslazione del rischio economico) e se la tariffa fosse remunerativa (capace di garantire un profitto) tali da escludere la deduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto il ricorso della contribuente. La Corte ha ritenuto che non sussistesse la natura concessoria del rapporto, poiché non vi era stata la integrale traslazione del rischio economico sulla società affidataria, e inoltre, in via subordinata, ha accertato l'assenza di una tariffa remunerativa idonea a escludere l'agevolazione. Pertanto il diritto al rimborso/deduzione IRAP è stato riconosciuto alla contribuente. La Corte ha altresì rigettato la censura sull'omessa pronuncia sul quantum, ritenendo che il rigetto integrale dell'appello erariale comportasse implicitamente il rigetto delle contestazioni anche sul calcolo della pretesa.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997
art. 11, comma 1, lett. a)
La norma esclude la deduzione IRAP del "cuneo fiscale" per le imprese che operano in concessione e a tariffa nei settori elencati; la Corte ha interpretato che l'esclusione opera solo se concorrono entrambi i presupposti (concessione e tariffa remunerativa).
L. n. 296 del 2006
Modifica la disciplina dell'art. 11 D.Lgs. 446/1997 introducendo la specifica esclusione per le public utilities; la Corte richiede che la tariffa sia remunerativa per far valere l'esclusione.
Decisione della Commissione Europea
C (2007) n. 4133 del 12/10/2007
La Commissione ha ritenuto neutrale l'esclusione prevista dall'art. 11 per le imprese in concessione e a tariffa e ha precisato che l'esclusione mira ad evitare sovracompensazioni quando le tariffe sono già determinate tenendo conto dell'onere fiscale.
Direttiva 2014/23/CE
art. 2, par. 1, lett. a) e b)
Definisce la concessione di servizi come contratto in cui il corrispettivo consiste nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto (o tale diritto accompagnato da un prezzo) con assunzione del rischio operativo da parte del concessionario; la Corte richiama tale definizione per distinguere concessione da appalto.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
art. 3, comma 1, lett. vv)
Riproduce la nozione di concessione di servizi richiamata dalla Corte, sottolineando l'assunzione del rischio operativo come elemento caratterizzante.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
Fornisce criteri per distinguere concessione e appalto in base alle modalità di remunerazione e al trasferimento del rischio di gestione; citata dalla Corte di cassazione come supporto interpretativo.
Codice di Procedura Civile
art. 360 c.p.c., art. 112 c.p.c.
Richiamati come parametri di vizio di motivazione e omessa pronuncia nei motivi di cassazione proposti dall'Amministrazione; la Corte li ha ritenuti non fondati rispetto alla motivazione della CTR.
Massime di principio
- Per escludere la deduzione IRAP (cuneo fiscale) devono concorrere entrambi i requisiti: (a) il rapporto qualificabile come concessione, con traslazione effettiva del rischio economico sull'affidatario; e (b) l'esistenza di una tariffa remunerativa capace di rendere la gestione remunerativa (inclusiva, di fatto, anche del costo fiscale).
- La distinzione tra concessione e appalto si fonda sul trasferimento del rischio economico: se l'operatore reperisce la remunerazione principalmente dall'utenza e assume il rischio di gestione si è in presenza di concessione; se invece l'amministrazione eroga un corrispettivo/canone che copre il servizio, si è in presenza di appalto.
- La 'tariffa' rilevante ai fini dell'esclusione è quella remunerativa (in grado di generare profitto/compensare oneri, compreso il carico fiscale); non è sufficiente appellarsi a una generica nozione ampliata di corrispettivi amministrativi che assicurino equilibrio finanziario.
- La qualifica 'in house' della società affidataria non determina automaticamente l'esclusione dal beneficio: occorre verificare concretamente la natura del rapporto e la traslazione del rischio.
- In sede di valutazione delle posizioni, l'onere di dimostrare l'esistenza simultanea di concessione e tariffa remunerativa grava sull'Amministrazione che intende negare il beneficio; le verifiche di fatto (traslazione del rischio, rimuneratività tariffaria) sono tipicamente elemento di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo errori di diritto o insufficiente motivazione.
- Se il giudice di merito accoglie integralmente la domanda di rimborso, il rigetto delle contestazioni dell'Amministrazione comprende implicitamente anche le censure sul quantum, salvo che siano state impugnate separatamente con specifici vizi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 apr 2023Sentenza del 17/04/2023 n. 169 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 17 apr 2023Sentenza del 17/04/2023 n. 291 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 17 apr 2023Sentenza del 17/04/2023 n. 1142 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 17 apr 2023Sentenza del 17/04/2023 n. 10108 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 apr 2023Sentenza del 17/04/2023 n. 10117 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 apr 2023Sentenza del 17/04/2023 n. 10120 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →