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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11072/2020 del 10/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede proprietaria)

La controversia

La controversia nasce dall’irreversibile trasformazione, da parte del Comune, di due porzioni di un fondo appartenente a una proprietaria, nonché dalla relativa occupazione legittima. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 22 luglio 2014, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Comune al risarcimento del danno e al pagamento dell’indennità di occupazione legittima. Il Comune ha proposto un unico motivo di ricorso, deducendo violazioni delle norme sulla donazione, sulla permuta e sulla formazione e interpretazione del contratto, nonché delle regole sulle prove, sulla forma degli atti e sulla motivazione. Ha sostenuto che una dichiarazione del 24 aprile 1975 dei proprietari originari, letta insieme alla deliberazione comunale n. 97 del 26 aprile 1975 e ai successivi comportamenti acquisitivi, avesse perfezionato un negozio traslativo non oneroso ma con funzione di scambio: i proprietari avrebbero ceduto i terreni destinati all’intervento di edilizia residenziale pubblica in cambio dell’esclusione di altre aree dalla relativa destinazione urbanistica. Ha inoltre invocato una dichiarazione del 19 ottobre 1984, con cui la coniuge ed erede di uno dei dichiaranti aveva confermato che il bene era stato ceduto, reputando irrilevante il riferimento alla futura formalizzazione di un atto pubblico. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura sull’interpretazione delle dichiarazioni era formulata genericamente e non indicava in modo specifico in che modo la Corte d’appello si fosse discostata dai canoni ermeneutici; ha inoltre considerato nuova la prospettazione del contratto di scambio, distinta da quelle di donazione indiretta o dicatio ad patriam sottoposte al giudice di merito. Ha infine escluso che la dichiarazione del 1984 potesse supplire alla mancata produzione del documento contrattuale richiesto dalla legge a pena di nullità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo e, conseguentemente, l’intero ricorso. Ha ritenuto generica la denuncia di violazione delle regole di interpretazione contrattuale e non ammissibile in sede di legittimità la nuova ricostruzione del rapporto come contratto di scambio. Ha inoltre affermato che, quando un contratto richiede la forma scritta a pena di nullità, la confessione contenuta in una diversa scrittura circa la sua precedente stipulazione non può sostituire la produzione del documento contrattuale. È rimasta quindi ferma la condanna pronunciata dalla Corte d’appello al risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione delle due porzioni di fondo e al pagamento dell’indennità di occupazione legittima. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, 200 euro per esborsi e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ermeneutica contrattuale (le cui regole sono, in linea generale e nei limiti della compatibilità, applicabili per ogni negozio), l’accertamento della volontà delle parti si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice Ci merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (v., ad es., Cass. 15 novembre 2017, n. 27136).

    La ricostruzione della volontà negoziale costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In cassazione è censurabile soltanto per motivazione inadeguata o per violazione di specifici canoni legali, che il ricorrente deve indicare e spiegare puntualmente; non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito.

  • art. 1350 c.c.

    Infatti, quando, per l’esistenza di un determinato contratto, la legge richieda, a pena di nullità, la forma scritta, alla mancata produzione in giudizio del relativo documento non può supplire il deposito di una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipulazione del contratto de quo, nemmeno se da essa risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto (Cass. 21 febbraio 2017, n. 4431).

    Quando la legge prescrive la forma scritta a pena di nullità, la prova della stipulazione non può essere fornita, in sostituzione del documento contrattuale non prodotto, da una diversa scrittura che contenga la confessione della controparte circa la precedente conclusione del contratto, neppure se attesti che il contratto era stato stipulato per iscritto.

  • art. 360 c.p.c.

    Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ermeneutica contrattuale (le cui regole sono, in linea generale e nei limiti della compatibilità, applicabili per ogni negozio), l’accertamento della volontà delle parti si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice Ci merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (v., ad es., Cass. 15 novembre 2017, n. 27136).

    Il motivo di cassazione che censura l’interpretazione contrattuale deve individuare le regole legali asseritamente violate e illustrare specificamente lo scostamento del giudice di merito; non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura dei fatti e delle dichiarazioni.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • L’interpretazione delle dichiarazioni negoziali è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La relativa censura in cassazione richiede l’indicazione puntuale del canone legale violato e la spiegazione concreta dello scostamento; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa del materiale negoziale.
  • Non può essere introdotta per la prima volta in cassazione una ricostruzione negoziale nuova, diversa da quelle sottoposte al giudice di merito.
  • Quando la legge prescrive la forma scritta di un contratto a pena di nullità, la mancata produzione del documento contrattuale non può essere supplita da una diversa scrittura contenente la confessione della controparte circa la precedente stipulazione, neppure se tale scrittura affermi che il contratto era stato concluso per iscritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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