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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15444/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva parzialmente confermato la misura cautelare massima disposta dal GIP. L'imputato deduce tre motivi: (i) omessa motivazione sulle esigenze cautelari (il collegio non avrebbe risposto al motivo di appello che contestava la scelta della misura alla luce della stabile situazione abitativa e del comportamento di spontanea presentazione dell'indagato); (ii) motivazione apparente circa la sussistenza dell'associazione per delinquere (art.416 c.p.), con l'accusa che il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la misura genetica senza adeguata autonoma elaborazione; (iii) contraddittorietà motivazionale circa l'esclusione del reato di riciclaggio quale reato fine, sostenendo che la partecipazione all'associazione non escluderebbe di per sé la rilevanza autonoma del riciclaggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo (omessa motivazione sulle esigenze cautelari), rilevando che il Collegio del riesame è rimasto silente rispetto alla specifica doglianza sulle esigenze cautelari. Per questo motivo ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio su quel punto (ai sensi dell'art.309, co.7 c.p.p.). Ha dichiarato inammissibili gli altri due motivi, ritenendo invece la motivazione sufficiente sia rispetto alla ricostruzione indiziaria della fattispecie associativa (con richiamo alla possibilità di desumere l'associazione dalla ripetizione delle condotte) sia rispetto alla coesistenza del reato di riciclaggio con la partecipazione all'associazione (assenza di rapporto di presupposizione con esclusione automatica). Sono state disposte le comunicazioni di rito alla cancelleria ex art.94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art.23 co.8

    Richiamata per spiegare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo quanto previsto dalla norma emergenziale; contesto procedurale della trattazione del ricorso.

  • art.416 c.p. (associazione per delinquere)

    La Corte conferma che, anche in una fase precoce, la sussistenza dell'associazione può essere desunta dalla ripetizione e convergenza delle condotte dei reati-fine, quando queste mostrino un'agire finalizzato a un interesse comune del gruppo e rapporti ripetuti fra i sodali.

  • art.648-bis c.p. (riciclaggio)

    Si afferma che la clausola di esclusione prevista per chi abbia concorso nel reato (art.648-bis) non opera con automatismo rispetto alla partecipazione all'associazione: il reato di riciclaggio è autonomo e può coesistere con la partecipazione all'associazione per delinquere; non c'è rapporto di presupposizione che determini esclusione automatica.

  • art.309 co.7 c.p.p.

    Norma richiamata per individuare la competenza del giudice cui rinviare per il nuovo giudizio sulle esigenze cautelari dopo l'annullamento parziale del provvedimento.

  • art.94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamata per gli adempimenti di comunicazione da svolgersi in seguito alla pronuncia di annullamento e rinvio.

  • Giurisprudenza: Sez.4, n.25351 del 17/05/2023 (citata)

    Precedente richiamato a sostegno dell'indirizzo che consente di desumere l'esistenza di un'associazione dalla ripetizione e dalla convergenza delle condotte dei reati-fine, anche in assenza di struttura verticistica.

  • Giurisprudenza: Sez.2, n.5730 del 20/09/2019 (Musto, Rv.278244 - 01)

    Precedente citato per affermare la non sussistenza di un rapporto di presupposizione tra associazione per delinquere e riciclaggio, giustificando la responsabilità autonoma per il riciclaggio anche dei partecipi all'associazione.

Massime di principio

  • In fase cautelare il giudice deve esprimere specificamente la motivazione sulle esigenze cautelari (necessità, gravità indiziaria, pericolo di fuga, reiterazione della condotta, ecc.); l'omissione su questo punto può determinare annullamento parziale e rinvio.
  • In fase iniziale di indagine e processuale è ammesso desumere la sussistenza di una associazione per delinquere dall'insieme e dalla ripetizione delle condotte dei reati-fine, senza che sia indispensabile una struttura verticistica formale.
  • La qualificazione del riciclaggio come reato autonomo non è automaticamente esclusa dalla partecipazione all'associazione per delinquere; la presenza di concorso nel reato non elimina ipso facto la responsabilità per riciclaggio.
  • Nel valutare la misura custodiale il giudice deve considerare anche elementi personali e di gravità specifica (es. situazione abitativa stabile, comportamento collaborativo o spontanea presentazione alle forze dell'ordine); tali elementi, se non affrontati, costituiscono motivo idoneo per la cassazione parziale.
  • Se la Corte di legittimità riscontra omissione motivazionale circoscritta, la soluzione tipica è l'annullamento limitato alla parte omessa e il rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio, lasciando impregiudicate le restanti censure quando inammissibili.

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