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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14972/2022 del 19/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione per omessa pronuncia della confisca ritenuta obbligatoria per i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 (art. 12-bis). Il Procuratore Generale ha dedotto violazione di legge (art. 1, comma 143, L. 244/2007; art. 322-ter c.p.; art. 12-bis d.lgs. 74/2000) lamentando che, pur se l'emittente di fatture inesistenti normalmente non consegue un vantaggio fiscale diretto come l'utilizzatore, di norma l'emittente incamera un compenso (il "prezzo" del reato) e pertanto la confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato doveva essere disposta; inoltre si è censurata la mancata motivazione in ordine all'esclusione della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: l'omessa pronuncia sulla confisca, prevista obbligatoriamente dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 per il reato di cui all'art. 8, costituisce una statuizione illegale anche nella sentenza di patteggiamento. Pertanto la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Macerata è stata annullata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca e rinviata al Tribunale di Macerata perché si pronunci sul punto. Restano impregiudicati gli altri profili della decisione concordata tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sul patteggiamento; la sentenza pronunciata in base all'art. 444 rientra nel novero delle decisioni impugnabili per i motivi previsti dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, e non esime il giudice dall'applicare misure obbligatorie previste dalla legge.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Consente al pubblico ministero e all'imputato di ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta per specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). La Corte ha ritenuto che rientra nella nozione di "illegalità della pena" anche l'omessa pronuncia di una misura obbligatoria come la confisca.

  • art. 1, comma 143, L. 244/2007

    Citata nel ricorso come riferimento normativo collegato alle modifiche che hanno rilevanza sulla materia delle misure ablative e delle fattispecie fiscali; nel contesto ha contribuito a comporre il quadro normativo rilevante per la censura sulla confisca.

  • art. 322-ter c.p.

    Norma citata nel ricorso come riferimento di carattere penalistico collegato alla materia dei reati tributari e delle misure sanzionatorie; nel testo è richiamata tra le disposizioni considerate nella censura per violazione di legge.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Fattispecie contestata (emissione di fatture per operazioni inesistenti); la norma incriminatrice è la base del reato per il quale è stato patteggiato l'imputato.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Prevede la confisca obbligatoria per i reati tributari indicati; la Corte ha ritenuto che la mancata applicazione di tale misura nella sentenza di patteggiamento costituisce un'illegalità della pena perché la confisca è imposta ex lege e non rientra nella sfera di disponibilità delle parti.

Massime di principio

  • In caso di sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice non può omettere di pronunciare misure che la legge prevede come obbligatorie: l'omissione integra un vizio di illegalità della pena che può essere censurato in cassazione.
  • La disponibilità negoziale delle parti (accordo sul patteggiamento) non estende alle statuizioni di carattere obbligatorio imposte dalla legge (per es. confisca prevista ex lege); tali misure devono essere valutate e motivate dal giudice anche d'ufficio.
  • Nell'ipotesi di fatture per operazioni inesistenti, pur se l'emittente non realizza un vantaggio fiscale diretto come l'utilizzatore, il giudice deve valutare l'esistenza di un "prezzo" o compenso percepito dall'emittente e, se pertinente, applicare la confisca del profitto/Prezzo del reato ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000.
  • Se la confisca è obbligatoria e il profitto non è immediatamente determinabile, il giudice deve comunque affrontare e motivare la questione: la mancanza di motivazione è causa di annullamento limitato e rinvio.
  • Il pubblico ministero può impugnare la sentenza di patteggiamento in cassazione quando ricorra un vizio concernente l'illegalità della pena; fra questi rientra l'omessa applicazione di misure obbligatorie.

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