Cassazione Civile, Ordinanza n. 14640/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda di una persona straniera volta al riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente, del permesso umanitario. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al rigetto della protezione sussidiaria, con un solo motivo. La Corte non esamina il merito della domanda, ma rileva d'ufficio un vizio della procura speciale: nel procedimento disciplinato dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura per ricorrere in cassazione deve contenere espressamente l'indicazione della data, che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, e il difensore deve certificarla. Nel caso concreto, la procura riportava gli estremi del decreto e la data di rilascio, ma non conteneva una certificazione da parte del difensore della posteriorità di quella data rispetto alla comunicazione del decreto; era presente solo l'autenticazione della sottoscrizione. Pertanto il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale apposta in calce al ricorso per cassazione non era conforme al requisito di legge, come interpretato dalle Sezioni Unite: mancava la certificazione da parte del difensore circa la data di rilascio della procura, da indicarsi come successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
requisto della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato; necessità che il difensore certifichi la data di rilascio della procura
La procura speciale per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale deve contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere certificata dal difensore anche quanto a tale posteriorità.
Sono richiamati come disciplina ordinaria delle procure speciali, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito di specialità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
La Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale che ha escluso il contrasto dell'art. 35-bis, comma 13, con tali parametri costituzionali.
artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
Sono indicati come parametri europei considerati dalla Corte costituzionale nel valutare la norma interna.
artt. 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati come parametri sovranazionali esclusi dal contrasto con la norma interna.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati come parametri convenzionali rispetto ai quali la Corte costituzionale ha escluso il contrasto della disposizione.
Massime di principio
- Nel procedimento per la protezione internazionale definito con decreto ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene espressamente la data di rilascio e se tale data risulta successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La certificazione del difensore non può limitarsi all'autenticazione della sottoscrizione del conferente, ma deve investire anche la posteriorità della data della procura rispetto alla comunicazione del decreto impugnato.
- La mancanza della certificazione richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, trattandosi di requisito speciale e non meramente formale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, non è necessaria una pronuncia sulle spese di lite; resta però dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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