Sentenza n. 377/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da -OMISSIS---OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. -OMISSIS- del 23.03.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato (doc. 1); b) della nota prot. -OMISSIS- del 22 agosto 2023, avente ad oggetto “Accertamento di compatibilità paesaggistica per istanze di Condono Edilizio – provvedimento di diniego”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato; - nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato l'autotutela generale, ma aveva interpretato restrittivamente la portata degli atti paesaggistici favorevoli reviviscenti e respinto l'impugnazione dell'autotutela specifica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR limitatamente alla parte in cui, dopo avere annullato per tardività il provvedimento di autotutela del 14 giugno 2023, aveva precisato d'ufficio che la perizia di stima del 23 dicembre 2020 e il parere favorevole del 23 marzo 2021 riguardavano soltanto opere di completamento e finitura, e non l'intero complesso edilizio e le varianti alle concessioni originarie. Deducevano travisamento del contenuto degli atti, ultrapetizione ed eccesso di pronuncia, sostenendo che il giudice avesse oltrepassato i limiti della domanda e invaso la riserva di amministrazione. Contestavano inoltre il mancato annullamento, per illegittimità derivata, del provvedimento di autotutela specifico adottato nei confronti della loro proprietà, il quale era stato emanato in conseguenza dell'annullamento generale degli atti favorevoli.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello. Ha ritenuto che il giudizio di primo grado fosse circoscritto alla legittimità del provvedimento di autotutela del 14 giugno 2023, già annullato dal TAR per violazione del termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990. Una volta annullato l'atto di ritiro, gli atti favorevoli del 2020 e del 2021 sono tornati a produrre ex tunc i propri effetti originari. Il TAR non poteva quindi ridefinirne o limitarne la portata, poiché ciò costituiva una pronuncia ultronea e una violazione degli artt. 34, commi 1 e 2, c.p.a., nonché un'invasione della riserva di amministrazione. Sono stati espunti dalla sentenza i passaggi motivazionali relativi all'interpretazione restrittiva degli atti favorevoli, con conseguente piena efficacia degli stessi secondo il loro tenore letterale e dispositivo. Il CGARS ha inoltre accolto il motivo relativo al provvedimento di ritiro specifico: essendo stato adottato in conseguenza dell'autotutela generale e fondandosi sulla medesima limitazione degli atti favorevoli, il suo annullamento è stato disposto per illegittimità derivata. Sono rimasti fermi gli altri capi della sentenza, incluso l'annullamento dell'autotutela generale. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
L'annullamento d'ufficio degli atti favorevoli era stato adottato oltre il termine massimo di dodici mesi; tale tardività aveva determinato l'illegittimità dell'autotutela generale, con conseguente reviviscenza degli atti precedentemente ritirati.
in ogni caso e in particolare “In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato”
Il giudice amministrativo deve decidere nei limiti della domanda e può sindacare la legittimità del potere amministrativo già esercitato, senza ridefinire d'ufficio il contenuto di atti amministrativi favorevoli.
“in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”
La disposizione sancisce il divieto di ultrapetizione e tutela la riserva di amministrazione: il giudice non può sostituirsi all'amministrazione né anticiparne o condizionarne l'esercizio futuro, compiendo interpretazioni conformative di atti la cui efficacia è stata ripristinata.
art. 25, comma 3, l.r. Sicilia n. 16/2016
È richiamato quale base della regolarizzazione delle varianti alle concessioni edilizie originarie, nell'ambito della vicenda amministrativa.
artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004
Sono richiamati quali disposizioni poste a fondamento dell'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica per ulteriori lievi difformità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo annulla un provvedimento di autotutela, il sindacato deve arrestarsi alla verifica della legittimità dell'atto impugnato e non può estendersi, d'ufficio, alla ridefinizione o limitazione del contenuto di precedenti atti amministrativi favorevoli, salvo che ciò sia specificamente richiesto e rientri nei limiti della domanda.
- L'annullamento giurisdizionale di un atto di ritiro determina la reviviscenza ex tunc dell'atto amministrativo precedentemente ritirato, che riacquista la propria efficacia originaria secondo il tenore letterale e dispositivo, senza conformazioni o restrizioni introdotte dal giudice.
- Il divieto posto dall'art. 34, comma 2, c.p.a. impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati e vieta ogni invasione della riserva di amministrazione; tale limite comprende anche l'interpretazione conformativa di atti favorevoli ripristinati dall'annullamento dell'autotutela.
- Un provvedimento di ritiro specifico adottato in conseguenza di un provvedimento generale di autotutela è affetto da illegittimità derivata quando venga meno l'atto generale presupposto e il provvedimento specifico si fondi interamente sul medesimo presupposto illegittimo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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