Cassazione Civile, Ordinanza n. 08550/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo all'ICI 2009 emesso dal Comune, deducendo in origine l'inesistenza della notificazione, il difetto di sottoscrizione e di potere del soggetto firmatario, la decadenza del potere impositivo e il difetto di motivazione; nel merito sosteneva che l'imposta fosse stata calcolata su una rendita catastale non corretta, poiché la società aveva presentato procedura DOCFA nel 2012 per rettificare la rendita e l'Agenzia delle Entrate aveva poi attribuito una nuova rendita. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per avere la CTR deciso sulla non retroattività della rettifica catastale richiamando acriticamente la sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 74 L. 342/2000, dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che la rettifica della rendita, se correttiva di errori originari, dovesse avere efficacia retroattiva; 3) violazione dell'art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992, dell'art. 54 Cost. e dell'art. 19 L. 212/2000, insistendo sull'efficacia retroattiva della nuova rendita e sulla natura di dichiarazione di scienza della dichiarazione fiscale; 4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla notificazione, alla sottoscrizione, alla carenza di potere, alla decadenza e al difetto di motivazione dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo: ha escluso la motivazione apparente della sentenza della CTR, ritenendo la motivazione sintetica ma esistente e controllabile; ha confermato il principio per cui, quando la variazione della rendita catastale deriva da procedura DOCFA promossa dal contribuente o da modifica non riconducibile a errore materiale dell'Ufficio, la nuova rendita produce effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo all'annotazione catastale, non avendo efficacia retroattiva. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la CTR non si era pronunciata su una serie di domande/eccezioni ritualmente riproposte in appello (inesistenza della notificazione, difetto di sottoscrizione, carenza di potere del firmatario, decadenza del potere impositivo, difetto di motivazione). La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per esame delle questioni non decise.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È la norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia su motivi di appello ritualmente proposti.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La motivazione apparente integra nullità solo quando manchi il minimo costituzionale del ragionamento decisorio.
Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.
art. 74 L. 21 novembre 2000, n. 342
Coordinato con l'art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992; non esclude la regola dell'efficacia dall'anno successivo per le variazioni catastali, salvo le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza.
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Stabilisce la regola generale secondo cui le risultanze catastali definitive hanno efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'annotazione in catasto.
art. 53 Cost.
La Corte esclude che la disciplina dell'efficacia differita della rendita catastale violi il principio di capacità contributiva.
art. 10, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'efficacia della rendita ai fini ICI, ma non è ritenuto idoneo a fondare la retroattività nel caso concreto.
art. 54 Cost.
Invocato dalla ricorrente, ma non valorizzato dalla Corte ai fini della decisione.
art. 19 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza accoglimento della tesi sulla retroattività.
La sua violazione è ravvisata per omessa pronuncia su domande/eccezioni ritualmente riproposte in appello.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consenta alcun controllo sul ragionamento decisorio o sia priva del minimo costituzionale; non basta la sinteticità della motivazione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di vizio motivazionale o di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e dei fatti accertati dal giudice di appello.
- In materia di ICI e rendita catastale, la regola generale è che le variazioni catastali definitive producono effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo alla loro annotazione negli atti catastali.
- L'efficacia retroattiva della nuova rendita è ammessa solo in ipotesi eccezionali, ossia quando la variazione dipenda da errori materiali di fatto imputabili all'Ufficio, evidenti e incontestabili, oppure da modificazioni della consistenza o destinazione dell'immobile denunciate dal contribuente secondo le regole proprie della denuncia.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello, domanda o eccezione ritualmente proposta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta nullità della sentenza, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
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