Cassazione Civile, Ordinanza n. 33165/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto in giudizio una società di trasporto pubblico chiedendo il pagamento di un compenso professionale per attività asseritamente svolta in forza di un incarico del 29 luglio 2011, quantificato in euro 174.774,38. La società resistente sosteneva invece che tale attività rientrasse nell’ambito di un successivo accordo quadro del 2 novembre 2011 e del correlato mandato del 4 novembre 2011, già remunerati, aventi ad oggetto verifiche, accertamenti e indagini sull’approvvigionamento di carburanti e sulla contrattualistica aziendale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma, aveva negato che vi fosse autonomia tra i due incarichi, ritenendoli sostanzialmente sovrapponibili. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa o contraddittoria; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella diversa natura dell’incarico del novembre 2011, di carattere investigativo; 3) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, per non avere la Corte valorizzato il senso letterale delle scritture, la comune intenzione delle parti e il comportamento successivo, sostenendo che il mandato di novembre aveva oggetto autonomo rispetto alla consulenza di luglio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso la nullità della sentenza d’appello perché la motivazione superava il minimo costituzionale ed esponeva in modo логico le ragioni della decisione. Ha poi escluso il vizio di omesso esame di fatto decisivo, osservando che la Corte territoriale aveva esaminato i due incarichi e si era limitata a darne un’interpretazione diversa da quella sostenuta dal ricorrente; non vi era omissione di un fatto storico, ma contestazione sull’esegesi dei documenti. Quanto alla dedotta violazione delle regole ermeneutiche, la Cassazione ha osservato che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale, mentre l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e nel caso concreto l’apprezzamento della Corte d’appello era logico, coerente e non implausibile. In particolare, la Corte ha valorizzato il testo degli incarichi, rilevando che entrambi avevano ad oggetto la verifica della contrattualistica e dell’approvvigionamento di carburanti, con attività di accertamento e indagine strumentali alla rinegoziazione e al miglioramento della gestione aziendale, non autonome rispetto al primo incarico. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca al minimo costituzionale; nella specie la sentenza d’appello era sufficientemente motivata
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità denunciabile riguarda vizi processuali o motivazione inesistente/apparente, non una diversa lettura del contratto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa valutazione di elementi istruttori o di questioni difensive
le doglianze sulla loro violazione sono infondate quando mirano solo a sostituire all’interpretazione del giudice di merito una lettura alternativa del contratto
la mancata considerazione di domande o eccezioni può integrare un vizio diverso dall’omesso esame di fatto, ma nel caso concreto non vi era omissione
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- La motivazione è solo apparentemente nulla quando, pur sintetica, consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice e le ragioni della decisione.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare che il giudice abbia trascurato elementi istruttori o abbia dato ai documenti un significato diverso da quello auspicato dalla parte.
- L’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione solo perché il ricorrente proponga una lettura alternativa più favorevole; è censurabile solo un’interpretazione effettivamente illogica, implausibile o in contrasto con i canoni ermeneutici.
- Quando due incarichi professionali presentano contenuto sostanzialmente sovrapponibile e il secondo integra soltanto una specificazione o articolazione operativa del primo, non è configurabile un autonomo diritto a ulteriore compenso per attività già ricompresa nel mandato complessivo.
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