Sentenza del 18/05/2023 n. 13756 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugna la decisione della CTR che aveva ritenuto invalida la notifica dell'avviso di accertamento perché, ai fini della corretta notifica all'estero, non sarebbero state effettuate ricerche presso il Comune di ultima residenza e presso il Consolato per verificare la effettiva irreperibilità del contribuente all'estero (presso il quale risultava una rinnovata iscrizione d'ufficio all'AIRE). L'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 143 c.p.c., DPR 29.9.1973 n.600 (art. 58 comma 5 e art. 60 commi 1 lett. e) ed f), 4 e 5) e censura l'esigenza di diligenze informative ulteriori alle risultanze anagrafiche. L'Agenzia sostiene inoltre che al momento delle notifiche non vi erano informazioni utili dal Consolato, in quanto l'iscrizione all'AIRE era cessata e reinserita in epoca diversa dalle notifiche contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivo: il ricorso della Agenzia non si attiene alla sentenza impugnata perché i fatti e gli atti descritti nel ricorso (atto presupposto, atti conseguenziali, tempi e modalità delle notifiche) non corrispondono a quanto effettivamente deciso dalla CTR; dunque l'impugnazione non svolge una corretta censura sulla motivazione e sulle conclusioni della sentenza di merito. Pertanto il ricorso è inammissibile e non sono poste spese.
Norme richiamate
Norma invocata come motivo di ricorso per denunciare violazione di norme processuali o carenza della motivazione; la Corte ne rileva l'inapplicabilità nel caso concreto perché il ricorso non ha effettivamente censurato la decisione impugnata ma ha descritto una vicenda diversa.
Norma richiamata dall'Agenzia come criterio di diligenza informativa; la CTR era stata ritenuta dall'Agenzia avere erroneamente applicato tale articolo ai controlli anagrafici e alle ricerche, ma la Corte osserva che l'impugnazione non ha correttamente riferito i fatti della sentenza e quindi la censura non è stata efficacemente svolta.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 58, comma 5
Norma richiamata in ordine alle modalità di notifica degli atti tributari all'estero; nella vicenda l'articolo è stato oggetto di contestazione circa la necessità di ulteriori ricerche quando esistono indizi di domicilio estero.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 60, comma 1, lett. e) ed f), commi 4 e 5
Regolamenta le notificazioni per affissione nell'albo comunale e le ipotesi in cui la notifica può ritenersi effettuata in caso di irreperibilità. La CTR aveva ritenuto la notifica invalida per mancata verifica presso il Comune e il Consolato quando risultava una reinserzione d'ufficio all'AIRE anteriore alla notifica; l'Agenzia sosteneva la liceità delle notifiche ai sensi di tali disposizioni ma la Cassazione ha escluso l'ammissibilità del ricorso per vizi di rappresentazione fattuale.
D.P.R. n. 602/1973 - art. 60, comma 1, lett. e)
Richiamato nel testo come base normativa per le notifiche tramite affissione all'albo comunale in caso di irreperibilità; la questione centrale è la necessità, in presenza di segnalazioni anagrafiche di residenza all'estero, di verificare anche presso il Comune e il Consolato l'effettiva irreperibilità.
Massime di principio
- Per impugnare una decisione di merito in Cassazione è essenziale che il ricorso si riferisca con precisione ai fatti, agli atti e ai punti di diritto decisi nella sentenza impugnata; la mancata corrispondenza può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Le notifiche all'estero disciplinate dal DPR n.600/1973 richiedono attenzione: se gli atti anagrafici (iscrizione AIRE, annotazioni comunali) indicano una possibile reperibilità all'estero, l'amministrazione dovrebbe compiere le verifiche necessarie (Comune, Consolato) prima di considerare valida una notifica per affissione o per irreperibilità.
- Il contribuente residente all'estero deve curare la propria posizione anagrafica (iscrizione AIRE, indicazione indirizzo consolare) perché date e registrazioni anagrafiche sono decisive per valutare la correttezza delle notifiche tributari e la loro efficacia.
- In giudizio, contestare la validità di una notifica richiede la prova o l'allegazione precisa delle omissioni procedurali (mancata ricerca presso il Comune, mancata verifica consolare) e della loro rilevanza temporale rispetto alla notifica.
- Dal lato dell'amministrazione finanziaria, prima di procedere a notifiche alternative (affissione, notifica per irreperibilità) è prudente verificare le risultanze anagrafiche e, se emergono elementi di possibile reperibilità all'estero, attivare i canali consolari o ulteriori ricerche per evitare l'annullamento dell'atto.
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