Sentenza del 18/05/2023 n. 13737 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava ad A.A. (in qualità di socio-amministratore della società di fatto formata da A.A., B.B. e C.C.) la partecipazione a un complesso meccanismo di frode carosello: uso di 17 "società-filtro" estere identificate in Italia e 11 società-cartiere estere che emettevano fatture fittizie. Il meccanismo descritto comportava l'emissione di fatture attive imponibili dalle società-filtro verso destinatari finali (generando debito IVA) e, contemporaneamente, l'annotazione di fatture passive fittizie emesse dalle cartiere (generando crediti IVA inesistenti compensati sul debito), oltre a omissioni dei relativi versamenti e rilevata unitarietà gestionale riconducibile ai medesimi soggetti. Sulla base di ciò l'Ufficio rideterminava il reddito e recuperava IRES, IRAP e IVA con sanzioni. In primo grado la CTP accoglieva il ricorso, la CTR lo rigettava constatando la società di fatto e ritenendo fondata la pretesa erariale; A.A. proponeva ricorso per cassazione deducendo plurime violazioni di norme tributarie e processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'assorbente nullità dell'intero giudizio di merito perché i due gradi del giudizio si erano svolti senza la partecipazione necessaria di tutti i soci della presunta società di fatto (B.B. e C.C.), nonostante la decisione avrebbe dovuto essere resa nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Per tale motivo la Corte non ha esaminato il merito (la sussistenza della frode carosello o la quantificazione) e ha cassato le sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa alla CTP di Milano in diversa composizione affinché integri il contraddittorio e celebri nuovamente il giudizio nei confronti di tutti i soggetti necessari; compensa le spese sul punto. In sintesi: annullamento per nullità processuale e rinvio per nuovo giudizio con tutti i litisconsorti.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
La Corte ha ritenuto applicabile il principio del litisconsorzio necessario: quando la controversia riguarda la configurabilità di una società di fatto, tutti i soci devono essere parte del giudizio; la celebrazione del processo senza tali soggetti determina la nullità assoluta del giudizio.
Codice civile, art. 2247
Norma richiamata in relazione alla configurazione della società di fatto; la Corte ha comunque deciso sul difetto processuale di partecipazione dei soci, senza entrare nel merito della qualificazione sostanziale operativa della norma.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)
artt. 1, 4, 17, 19, 21 comma 7, 53, 55
Le disposizioni sono state richiamate dall'appellante in ordine alla determinazione dell'IVA e alla qualificazione delle operazioni; tuttavia la Corte di cassazione non ha esaminato la corretta applicazione sostanziale di tali norme poiché ha dichiarato la nullità per difetto di litisconsorzio.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
art. 2 (richiamato), art. 5-bis (nella doglianza)
Richiamato nelle censure relative all'IRAP e alle modalità di determinazione, ma non valutato nel merito per la prevalenza della questione processuale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Citate nelle doglianze sulla determinazione del reddito imponibile (IRES); la Corte non si è pronunciata sulla loro corretta applicazione perché ha deciso per la nullità dell'intero giudizio.
Codice di procedura civile, art. 360
art. 360 c.p.c. nn. 3, 4, 5
Gli specifici mezzi di impugnazione (vizi di motivazione, violazione di norme) sono stati invocati dal ricorrente; la Corte ha valutato il vizio processuale (omessa partecipazione dei litisconsorti necessari) e ha cassato le sentenze per nullità, accogliendo in sostanza il ricorso per quel profilo.
Massime di principio
- Quando la controversia verte sulla esistenza o meno di una società di fatto, il contraddittorio con tutti i soci è litisconsorzio necessario: l'omissione di anche uno solo dei soci determina la nullità del giudizio.
- La Corte di cassazione può cassare sentenze di merito per vizi processuali assorbenti (come il difetto di partecipazione dei litisconsorti), senza entrare nel merito delle questioni tributarie sostanziali.
- In casi di presunta frode carosello e fatture fittizie, l'accertamento sostanziale richiede prova dell'unitarietà gestionale e dell'effettiva inesistenza delle operazioni, ma tale esame non può essere fatto se manca la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella presunta società di fatto.
- Per il contribuente è strategico sollevare subito la questione del litisconsorzio necessario quando l'atto imputa responsabilità collettive o la sussistenza di una società di fatto, perché tale vizio è rilevabile in qualsiasi stato del processo e può portare all'annullamento del giudizio.
- Per l'Amministrazione finanziaria: prima di sostenere la responsabilità collettiva o dedurre una società di fatto, è prudente assicurarsi di aver coinvolto tutti i potenziali soggetti interessati nell'atto e nel contenzioso, per evitare il rischio di nullità e di dover ripetere il procedimento.
- La decisione non pregiudica la possibilità di nuovo accertamento o giudizio sul merito: il rinvio consente la riassunzione della controversia con tutti i soci, che dovranno essere chiamati e la cui posizione dovrà essere valutata nel merito.
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