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Sentenza

Sentenza del 18/05/2023 n. 13737 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava ad A.A. (in qualità di socio-amministratore della società di fatto formata da A.A., B.B. e C.C.) la partecipazione a un complesso meccanismo di frode carosello: uso di 17 "società-filtro" estere identificate in Italia e 11 società-cartiere estere che emettevano fatture fittizie. Il meccanismo descritto comportava l'emissione di fatture attive imponibili dalle società-filtro verso destinatari finali (generando debito IVA) e, contemporaneamente, l'annotazione di fatture passive fittizie emesse dalle cartiere (generando crediti IVA inesistenti compensati sul debito), oltre a omissioni dei relativi versamenti e rilevata unitarietà gestionale riconducibile ai medesimi soggetti. Sulla base di ciò l'Ufficio rideterminava il reddito e recuperava IRES, IRAP e IVA con sanzioni. In primo grado la CTP accoglieva il ricorso, la CTR lo rigettava constatando la società di fatto e ritenendo fondata la pretesa erariale; A.A. proponeva ricorso per cassazione deducendo plurime violazioni di norme tributarie e processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'assorbente nullità dell'intero giudizio di merito perché i due gradi del giudizio si erano svolti senza la partecipazione necessaria di tutti i soci della presunta società di fatto (B.B. e C.C.), nonostante la decisione avrebbe dovuto essere resa nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Per tale motivo la Corte non ha esaminato il merito (la sussistenza della frode carosello o la quantificazione) e ha cassato le sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa alla CTP di Milano in diversa composizione affinché integri il contraddittorio e celebri nuovamente il giudizio nei confronti di tutti i soggetti necessari; compensa le spese sul punto. In sintesi: annullamento per nullità processuale e rinvio per nuovo giudizio con tutti i litisconsorti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    La Corte ha ritenuto applicabile il principio del litisconsorzio necessario: quando la controversia riguarda la configurabilità di una società di fatto, tutti i soci devono essere parte del giudizio; la celebrazione del processo senza tali soggetti determina la nullità assoluta del giudizio.

  • Codice civile, art. 2247

    Norma richiamata in relazione alla configurazione della società di fatto; la Corte ha comunque deciso sul difetto processuale di partecipazione dei soci, senza entrare nel merito della qualificazione sostanziale operativa della norma.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)

    artt. 1, 4, 17, 19, 21 comma 7, 53, 55

    Le disposizioni sono state richiamate dall'appellante in ordine alla determinazione dell'IVA e alla qualificazione delle operazioni; tuttavia la Corte di cassazione non ha esaminato la corretta applicazione sostanziale di tali norme poiché ha dichiarato la nullità per difetto di litisconsorzio.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    art. 2 (richiamato), art. 5-bis (nella doglianza)

    Richiamato nelle censure relative all'IRAP e alle modalità di determinazione, ma non valutato nel merito per la prevalenza della questione processuale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Citate nelle doglianze sulla determinazione del reddito imponibile (IRES); la Corte non si è pronunciata sulla loro corretta applicazione perché ha deciso per la nullità dell'intero giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    art. 360 c.p.c. nn. 3, 4, 5

    Gli specifici mezzi di impugnazione (vizi di motivazione, violazione di norme) sono stati invocati dal ricorrente; la Corte ha valutato il vizio processuale (omessa partecipazione dei litisconsorti necessari) e ha cassato le sentenze per nullità, accogliendo in sostanza il ricorso per quel profilo.

Massime di principio

  • Quando la controversia verte sulla esistenza o meno di una società di fatto, il contraddittorio con tutti i soci è litisconsorzio necessario: l'omissione di anche uno solo dei soci determina la nullità del giudizio.
  • La Corte di cassazione può cassare sentenze di merito per vizi processuali assorbenti (come il difetto di partecipazione dei litisconsorti), senza entrare nel merito delle questioni tributarie sostanziali.
  • In casi di presunta frode carosello e fatture fittizie, l'accertamento sostanziale richiede prova dell'unitarietà gestionale e dell'effettiva inesistenza delle operazioni, ma tale esame non può essere fatto se manca la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella presunta società di fatto.
  • Per il contribuente è strategico sollevare subito la questione del litisconsorzio necessario quando l'atto imputa responsabilità collettive o la sussistenza di una società di fatto, perché tale vizio è rilevabile in qualsiasi stato del processo e può portare all'annullamento del giudizio.
  • Per l'Amministrazione finanziaria: prima di sostenere la responsabilità collettiva o dedurre una società di fatto, è prudente assicurarsi di aver coinvolto tutti i potenziali soggetti interessati nell'atto e nel contenzioso, per evitare il rischio di nullità e di dover ripetere il procedimento.
  • La decisione non pregiudica la possibilità di nuovo accertamento o giudizio sul merito: il rinvio consente la riassunzione della controversia con tutti i soci, che dovranno essere chiamati e la cui posizione dovrà essere valutata nel merito.

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