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Sentenza

Sentenza del 18/05/2023 n. 1453 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Cartella di pagamento - Annullamento - Somme versate - Restituzione - Obbligo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva versato complessivamente ?36.586,38 a fronte di cartelle di pagamento che erano state poi annullate in sede giurisdizionale (sentenze CTP n.2440/5/2014, n.2441/5/2014 e n.2442/5/2014). Il 3 gennaio 2017 aveva richiesto il rimborso delle somme all'E.S.p.A. e all'Agenzia delle Entrate; avendo realizzato un silenzio-rifiuto, il contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per ottenere la restituzione dell'indebito. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito difetto di legittimazione passiva sostenendo che, ai sensi dell'art.26 D.Lgs. n.112/1999, il rimborso spettava all'Agenzia della Riscossione (concessionario) che anticipa le somme. Il procedimento mirava quindi a chiarire chi fosse effettivamente obbligato alla restituzione e a ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate.

La decisione

La Corte ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado che riconosce il diritto del contribuente all'integrale rimborso delle somme versate. La decisione afferma che, benché l'Agenzia della Riscossione anticipi materialmente le somme al contribuente, l'obbligo sostanziale della restituzione grava sull'ente impositore (Agenzia delle Entrate), il quale deve restituire le somme all'Agenzia della Riscossione che le ha anticipate. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del grado di appello (liquidate in ?1.000,00 oltre accessori) e ha confermato la liquidazione delle spese di primo grado.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.112/1999, art. 26

    art. 26 D.Lgs. n.112/1999

    La norma disciplina le modalità operative del rimborso tramite il concessionario che anticipa le somme, ma non esonera l'ente impositore dalla responsabilità sostanziale della restituzione: l'Agenzia delle Entrate resta obbligata alla restituzione, che avviene materialmente tramite l'Agenzia della Riscossione che ha anticipato.

  • D.Lgs. n.546/1992, art. 69

    art. 69 D.Lgs. n.546/1992

    Richiamato in relazione alle procedure di sgravio e rimborso: l'eventuale sgravio contabile operato dall'ente impositore non sostituisce l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente versate.

  • Richiami al pagamento indebito (menzione: ex art. 2033)

    menzione nel testo: "ex art. 2033"

    Il ricorso invoca il rimborso per pagamento indebito: la decisione riconosce il diritto alla restituzione in presenza di annullamento del titolo che aveva giustificato il pagamento, e la fondatezza della domanda di rimborso anche se l'Agenzia della Riscossione ha anticipato le somme.

Massime di principio

  • Se una cartella di pagamento viene annullata con sentenza, il contribuente che ha già versato può ottenere il rimborso delle somme pagate indebitamente.
  • L'Agenzia della Riscossione può anticipare materialmente il rimborso, ma l'obbligo sostanziale di restituzione grava sull'ente impositore (Agenzia delle Entrate), che dovrà restituire le somme all'Agenzia della Riscossione stessa.
  • Il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate in risposta alla richiesta di rimborso legittima il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
  • La circostanza che il concessionario della riscossione non si costituisca nel giudizio non impedisce al giudice di accertare il diritto del contribuente né determina la nullità del procedimento: non sussiste, per le imposte e sanzioni amministrative, un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario.
  • La normativa che disciplina le modalità operative del rimborso (es. art.26 D.Lgs.112/1999) riguarda le modalità tecniche e non esonera l'ente impositore dalla responsabilità sostanziale della restituzione.
  • In termini pratici, il contribuente dovrebbe presentare istanza di rimborso all'ente impositore (e, per prudenza, anche al concessionario) e, in caso di silenzio o rifiuto, proporre ricorso davanti alla Commissione Tributaria per ottenere la restituzione e gli interessi dovuti.

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