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Sentenza

Sentenza del 18/05/2023 n. 13753 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia notificò un atto di contestazione al contribuente iscritto all'AIRE al precedente indirizzo inglese; la prima notifica (8 giugno) risultò negativa (portalettero: "addressee gone away"). Successivamente, constatata la mancata iscrizione all'AIRE, l'Ufficio notificò (25 agosto) l'atto presso l'ultimo domicilio fiscale in Italia con le modalità previste dall'art. 60, D.P.R. n. 600/1973 (affissione casa comunale). Più tardi l'Agenzia, ritenendo definitivo l'atto, emanò cartella di pagamento al nuovo domicilio estero risultante da una successiva iscrizione AIRE avvenuta nel febbraio 2013, di cui l'Ufficio venne a conoscenza solo nell'aprile 2014. Il contribuente impugnò la cartella per difetto di notifica dell'atto presupposto, deducendo che l'atto non era mai stato validamente recapitato al domicilio estero; le Commissioni tributarie diedero ragione al contribuente ritenendo che, dopo il primo esito negativo, l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere ulteriori ricerche (in particolare presso il Consolato) prima di ricorrere al rito degli irreperibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione della CTR. La Corte ha stabilito che, quando la notifica all'indirizzo AIRE risulti negativa e il soggetto sia poi cancellato dai registri AIRE senza una nuova registrazione anagrafica nel Comune italiano, l'Amministrazione deve svolgere ulteriori ricerche idonee (tra cui acquisire informazioni presso l'Ufficio consolare e verifiche presso il Comune di ultima residenza) prima di procedere alla notifica mediante affissione presso la casa comunale ai sensi dell'art. 60, lett. e). Il ricorso è stato pertanto respinto e nessuna spesa è stata riconosciuta.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente � eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 c.p.c. e ss., con le seguenti modifiche: ... e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi � abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; ... e-bis) � facolt� del contribuente che non ha la residenza nello Stato ... comunicare ... l'indirizzo estero per la notificazione ...; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione ... � eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c. non si applicano.

    La Corte interpreta l'art. 60 come disciplina speciale e alternativa alle norme ordinarie civilistiche, ma non come deroga assoluta alle garanzie: le modalità semplificate (spedizione all'indirizzo AIRE o affissione) sono valide solo se le ricerche preliminari danno esito negativo; pertanto i criteri di diligenza informativa richiesti dall'art. 142 c.p.c. rimangono applicabili in termini di indirizzo praticabile.

  • D.L. 25 marzo 2010, n. 40, commi 4 e 5

    "Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'art. 142 c.p.c. la notificazione ai contribuenti non residenti � validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero ... In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lett. e). ... La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione."

    Il decreto ha previsto la possibilit� per l'Amministrazione di usare un rito semplificato per i non residenti (spedizione all'indirizzo AIRE), ma ha anche stabilito l'onere comunicativo del contribuente e il riferimento esplicito all'applicazione delle procedure in caso di esito negativo: non autorizza un automatismo, bens� condiziona la procedura alla effettivit� delle ricerche preliminari.

  • art. 143 c.p.c.

    L'art. 143 c.p.c. (notifica per irreperibilit� con ricerche aggiuntive) non � direttamente applicabile ai tributi per il testo dell'art. 60, ma i criteri di diligenza e le ricerche richieste dalla giurisprudenza in tema di irreperibilit� ordinaria sono assorbiti come parametro interpretativo per valutare la sufficienza dell'esito negativo della notifica tributaria.

  • Corte costituzionale, sentenza 7 novembre 2007 n. 366

    La Consulta aveva dichiarato l'illegittimit� di parti della normativa che escludevano l'applicazione dell'art. 142 c.p.c. per i cittadini iscritti all'AIRE; da ci� deriva che le norme tributarie devono essere interpretate in modo da garantire le stesse garanzie di individuazione del domicilio effettivo.

  • L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6

    "I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione"; "Scaduti i termini ... gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso."

    La legge consolida il ruolo degli uffici consolari come fonte informativa e, se del caso, come organismo che pu� iscrivere d'ufficio; per la Corte ci� giustifica l'obbligo dell'Amministrazione di rivolgersi al Consolato per verifiche sull'effettiva residenza estera.

Massime di principio

  • Se la notifica a un indirizzo AIRE risulta negativa, l'Amministrazione non pu� automaticamente ricorrere alla notifica per irreperibilit� (affissione in casa comunale): deve effettuare ulteriori ricerche idonee a verificare l'esistenza di un diverso domicilio estero.
  • Tra le ricerche necessarie rientrano, in particolare, le informazioni presso l'Ufficio consolare competente e verifiche presso l'anagrafe del Comune di ultima residenza, specialmente quando il soggetto risulta cancellato dall'AIRE senza nuova iscrizione comunale.
  • L'onere di comunicazione del contribuente (art. 60, comma 5 e D.L. 40/2010) non elimina l'obbligo di diligenza dell'Amministrazione: la mancata comunicazione del contribuente legittima ma non automatizza la notifica per irreperibilit� se non sono state compiute le ricerche previste.
  • Le ricerche non richiedono forme rigide ma devono risultare concrete, documentate nella relata e riferibili alla specifica notifica; in assenza di tali risultanze la notifica pu� essere dichiarata invalida.
  • Prassi consigliata per l'Amministrazione: verificare AIRE, consultare il Consolato competente, controllare l'anagrafe comunale, esaminare eventuali indirizzi comunicati dal contribuente (domanda codice fiscale, modelli Agenzia), documentare tutte le ricerche prima di procedere con la affissione nella casa comunale.

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