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Sentenza

Sentenza del 18/05/2023 n. 13781 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva respinto l'appello avverso il rigetto, da parte della CTP di Asti, del ricorso del contribuente contro un invito al pagamento relativo a più cartelle esattoriali. Le censure riguardavano: (i) la corretta determinazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dalla L. n.147/2013 (presunta decorrenza fino al 15/03/2014 anziché al 15/06/2014); (ii) la natura e la durata della prescrizione delle sanzioni e degli interessi tributari (quinquennale vs decennale); (iii) l'erroneo richiamo da parte della CTR di norme sul rapporto tra ente impositore e agente della riscossione; (iv) richiamo di principi costituzionali/di decadenza dell'azione esecutiva; (v) omissione nell'esame dell'assenza di documentazione probatoria sulla regolare notificazione delle cartelle.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: respinto la richiesta di rinvio per cambio difensore; dichiarato inammissibile il quinto motivo (contestazione sull'omessa acquisizione di documenti relativi alle notifiche) per effetto della "doppia conforme"; ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo e quindi cassato la sentenza della CTR nei soli punti relativi alla prescrizione di sanzioni e interessi, rinviando la causa alla CTR del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame; ha invece rigettato il primo motivo (la CTR aveva correttamente ritenuto sospesi i termini dal 01/01/2014 al 15/06/2014) e ha assorbito il quarto motivo. In sintesi: parziale accoglimento del ricorso di A.A. (cassazione limitata e rinvio) e conferma della validità dell'applicazione della prescrizione quinquennale a sanzioni e interessi quando non vi è provvedimento giurisdizionale irrevocabile.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 623

    Norma richiamata nella materia della sospensione dei termini di prescrizione connessi all'attività di riscossione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione per il periodo 01/01/2014-15/06/2014, avendo recepito le modifiche successive

  • D.L. 6 marzo 2014, n. 16, art. 2, conv. con modificazioni nella L. 2 maggio 2014, n. 68

    Interventi normativi che hanno modificato la disciplina della sospensione dei termini; utilizzati dalla Corte per confermare la decorrenza della sospensione fino al 15/06/2014

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20

    Disciplina speciale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie; la Corte conferma che, in assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in cinque anni

  • D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, artt. 19 e 20

    Norme sul rapporto tra ente impositore e agente della riscossione richiamate dalla CTR; la Cassazione ha precisato che tali norme attengono rapporti interni e non giustificano l'allungamento generalizzato della prescrizione degli interessi

  • Codice Civile, art. 2948, comma 1, n. 4

    Stabilisce la prescrizione quinquennale per "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"; la Corte conferma l'applicabilità della prescrizione quinquennale agli interessi tributari, in quanto obbligazione autonoma che matura progressivamente

  • Codice Civile, art. 2953

    Norma che fissa la prescrizione ordinaria decennale per i diritti derivanti da provvedimenti giudiziari irrevocabili; la Corte ribadisce che, se la sanzione deriva da provvedimento giurisdizionale definitivo, trova applicazione la prescrizione decennale

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Riferimento alla disciplina del processo tributario; la Corte utilizza la norma per affermare la mancanza di specialità ai fini dell'applicabilità delle regole sul ricorso per cassazione

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. L. 7 agosto 2012, n. 134

    Norme che limitano il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.5, e che hanno effetto sul regime della "doppia conforme"; la Corte le applica al processo tributario per escludere il motivo relativo all'omessa produzione documentale quando ricorrono le condizioni della doppia conforme

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Predisposizioni sulle ipotesi di ricorso per cassazione: n.3 (violazione di legge) e n.5 (omissione di motivazione su fatto decisivo). La Corte ha valutato i motivi alla luce di tali lett., dichiarando inammissibile il motivo n.5 per ragioni di doppia conforme e genericità

  • Codice di Procedura Civile, art. 348-ter

    Regime della "doppia conforme" che preclude in massima parte l'impugnazione per cassazione di questioni già decise in via conforme dai giudici di merito; applicato dalla Corte per escludere l'ammissibilità di doglianze sulla regolare notifica quando vi è doppia decisione conforme

Massime di principio

  • Sanzioni tributarie: in assenza di un provvedimento giurisdizionale irrevocabile che le abbia confermate, il diritto alla loro riscossione si prescrive in cinque anni (D.Lgs. n. 472/1997, art. 20). Se invece la sanzione è fondata su provvedimento giudiziario definitivo, si applica la prescrizione ordinaria decennale (art. 2953 c.c.)
  • Interessi tributari: costituiscono un'obbligazione autonoma che matura progressivamente e, salvo norma speciale espressa, sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., n.4, indipendentemente dalla fonte o dalla natura dell'interesse (corrispettivo o moratorio)
  • Sospensione dei termini 2014: le modifiche legislative del 2014 sono state interpretate dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la sospensione decorre fino al 15/06/2014; contestazioni in senso diverso richiedono chiara e fondata argomentazione normativa
  • Criticità probatorie sulle notifiche: se in primo grado e in appello i giudici si sono espressi conformemente sulla regolarità delle notifiche, il ricorso per cassazione trova limiti per effetto della "doppia conforme" (art. 348-ter c.p.c. e art.54 D.L. n.83/2012); i ricorsi per omessa valutazione di fatto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.5, devono indicare con precisione il fatto decisivo omesso
  • Strategia difensiva consigliata: quando si impugna per prescrizione, distinguere sempre se la pretesa di riscossione trae origine da semplice atto amministrativo o da provvedimento giurisdizionale irrevocabile; contestare la regolarità delle notifiche sin dal primo grado e produrre le relative prove documentali per evitare la preclusione in cassazione
  • Interpretazione delle norme sul rapporto ente/agente riscossore: disposizioni quali quelle del D.Lgs. n.112/1999 regolano rapporti interni e non alterano automaticamente i termini prescrizionali degli interessi/sanzioni a favore del contribuente; per ottenere diversa soluzione è necessario provare un chiaro presupposto normativo o fattuale

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