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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26752/2022 del 12/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2005, nell’ambito di un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, con recupero a tassazione di maggiori ricavi ritenuti non dichiarati per euro 491.000 e conseguenti riprese per IVA, IRES, IRAP e accessori. In primo grado l’atto era stato annullato, ma la CTR del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia e ha confermato integralmente la pretesa fiscale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 24 Cost., 31 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando di non essere stata avvisata dell’udienza di trattazione e decisione del 20 novembre 2013 in appello; con il secondo ha denunciato violazione di legge nel merito, sostenendo che la CTR non avrebbe correttamente valutato la documentazione bancaria prodotta. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, avendo riscontrato dagli atti che l’avviso di udienza per la trattazione del 20 novembre 2013 era stato inviato all’Amministrazione finanziaria ma non alla società contribuente, regolarmente costituita e poi assente alla discussione. Ha quindi affermato che la CTR aveva l’obbligo di comunicare la data di trattazione alla parte costituita e che la sua omissione ha leso il diritto di difesa, determinando una nullità della sentenza non sanabile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    norma richiamata quale base dell’accertamento analitico-induttivo da cui è scaturita la rettifica dei maggiori ricavi non dichiarati

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare un vizio processuale consistente nella nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del diritto di difesa, leso dalla mancata comunicazione dell’udienza alla parte costituita

  • art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992

    interpretato nel senso che impone la comunicazione della data di trattazione alla parte regolarmente costituita nel processo tributario

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme all’art. 31 per affermare l’obbligo di comunicazione dell’udienza in appello nel processo tributario

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la parte regolarmente costituita ha diritto a ricevere l’avviso della data di trattazione dell’udienza di discussione; la mancata comunicazione integra una violazione del diritto di difesa e determina la nullità della decisione resa all’esito di quell’udienza.
  • La nullità derivante dall’omesso avviso dell’udienza alla parte costituita non è sanabile per il solo fatto che la parte non sia comparsa o che la discussione si sia comunque svolta.
  • Quando un motivo di ricorso per cassazione denuncia un vizio processuale che comporta la cassazione della sentenza, le ulteriori censure di merito restano assorbite.
  • In presenza di un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio in appello, la cassazione deve avvenire con rinvio al giudice di merito in diversa composizione per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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