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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1848/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa (art.416‑bis), turbativa d'asta aggravata dal metodo mafioso e rapina pluriaggravata in concorso. Il ricorrente, tramite difensori, denunciava carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, censurando il valore probatorio delle dichiarazioni di collaboratori, delle intercettazioni, il ricorso alla precedente condanna e la rilevanza del cosiddetto "tempo silente" (periodo di lontananza temporale rispetto ai fatti), oltre a sostenere l'irrilevanza di atti e circostanze richiamate dal Tribunale.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto i motivi - nei loro principi - inammissibili o manifestamente infondati e ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale del Riesame. In particolare la Corte ha: (i) ribadito il limite del sindacato in Cassazione sulle misure cautelari, consentendo solo il controllo per violazione di norme o manifesta illogicità; (ii) riconosciuto la legittima valorizzazione, da parte del Tribunale, della precedente condanna e delle dichiarazioni dei collaboratori come elementi corroboranti la gravità indiziaria; (iii) ritenuto congrua la valutazione degli elementi indiziari relativi alla turbativa d'asta e alla rapina (intercettazioni, servizi di osservazione, tabulati, GPS, sommarie informazioni, dichiarazioni autoaccusatorie); (iv) escluso che il mero decorso del tempo ("tempo silente") possa da solo superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di tipo mafioso, senza prove concrete di dissociazione o esaurimento dell'attività associativa; (v) dichiarato inammissibile la produzione di documenti sopravvenuti dopo la chiusura del dibattimento davanti al Tribunale del Riesame per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Riconosciuta la rilevanza della precedente condanna e delle dichiarazioni dei collaboratori per ritenere la perdurante partecipazione al sodalizio mafioso; la continuità associativa può essere desunta da elementi di fatto anche se, singolarmente, non idonei a fondare un'accusa originaria.

  • art. 416‑bis‑1 (art.7 D.L. 13/05/1991 conv. in L. 12/07/1991 n.203)

    L'aggravante del "metodo mafioso" si configura quando l'azione, anche implicitamente, richiama il potere criminale dell'associazione in un territorio in cui essa è radicata; è sufficiente l'evocazione della forza intimidatrice della consorteria idonea a creare assoggettamento nella vittima.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Ribadita la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di associazione mafiosa; il "tempo silente" non è di per sé idoneo a superare tale presunzione senza elementi concreti di dissociazione o esaurimento dell'attività associativa.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Il sindacato in sede di cassazione sulle misure cautelari è limitato: è ammissibile la verifica solo per vizi di diritto o per manifesta illogicità della motivazione e non per una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel quadro della verifica della gravità indiziaria; nella sentenza è utilizzata come riferimento procedurale per la valutazione degli elementi indiziari.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa alla rapina; il Tribunale ha ritenuto che la convergenza di più elementi investigativi fosse idonea a formare grave indizio circa la partecipazione del ricorrente alle condotte di rapina contestate.

  • art. 353 cod. pen.

    Richiamata in relazione alle censure sul reato di turbativa d'asta; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle intercettazioni e dei comportamenti intimidatori come elementi integranti l'aggravante mafiosa.

  • L. 895/1967 artt. 2,4,7

    Norme richiamate in relazione al porto e detenzione di armi; utilizzate nel quadro della valutazione complessiva degli elementi indicativi della pericolosità e della partecipazione a delitti fine dell'associazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato a proposito della sintetica esposizione dei motivi del ricorso; norma utilizzata per la sintesi autorizzata delle censure in Cassazione.

Massime di principio

  • In Cassazione avverso misure cautelari per reati di mafia il sindacato è limitato: è possibile censurare solo vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione, non rinnovare la valutazione dei fatti.
  • La precedente condanna per associazione mafiosa e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere legittimamente valorizzate per dedurre la persistenza dell'adesione del soggetto al sodalizio.
  • La qualificazione dell'aggravante del "metodo mafioso" può essere desunta anche dall'evocazione implicita della forza della consorteria in un territorio in cui essa è storicamente radicata; non è necessario un richiamo esplicito al gruppo.
  • Il cosiddetto "tempo silente" (lontananza temporale dei fatti) non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari in materia di associazione mafiosa: servono elementi oggettivi di dissociazione o esaurimento dell'attività associativa.
  • Intercettazioni, servizi di osservazione, tabulati, dati GPS, dichiarazioni e riscontri convergenti possono concorrere a costituire un quadro indiziario grave anche se ciascun elemento preso singolarmente non è decisivo.
  • Documenti o atti prodotti dopo la chiusura della discussione innanzi al giudice di merito non sono normalmente valorizzabili in Cassazione per rinnovare il giudizio sulle misure cautelari; tali elementi vanno proposti al giudice competente con istanze procedurali adeguate.
  • Per contestare con successo una misura cautelare in reati mafiosi è necessario portare nel processo elementi concreti e specifici che dimostrino la cessazione del vincolo associativo o l'assenza delle esigenze cautelari, non mere argomentazioni alternative.

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