Cassazione Civile, Ordinanza n. 16382/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale di un impianto fotovoltaico installato sul lastrico solare di sua proprietà, determinandola in Euro 305 anziché nei Euro 22 indicati dalla contribuente in sede DOCFA. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la CTR dell'Umbria aveva riformato la decisione, ritenendo corretto il criterio seguito dall'Ufficio, fondato su atti di cessione del diritto di superficie relativi a tetti o lastrici solari nella stessa zona, da cui desumere un valore medio unitario. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 21 e 22, della L. 208/2015, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente valorizzato trasferimenti del diritto di superficie nonostante nel caso concreto non vi fosse stata alcuna cessione di superficie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva fondato la decisione su una valutazione di fatto circa il criterio di stima ritenuto più idoneo ai fini della rendita catastale, basato su comparazioni con atti registrati aventi ad oggetto la cessione del diritto di superficie su tetti o lastrici solari funzionali all'installazione di impianti fotovoltaici. Secondo la Cassazione, la censura mirava in realtà a ottenere una revisione di tali apprezzamenti di merito, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016
consente la trattazione camerale non partecipata del ricorso in cassazione secondo la disciplina richiamata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione nei limiti prospettati.
art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015
richiamato dalla ricorrente come parametro violato nella determinazione della rendita catastale dell'impianto fotovoltaico.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
è stato applicato per dare atto dei presupposti del pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e degli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di appello.
- La determinazione della rendita catastale, quando la decisione di merito si fondi su criteri estimativi e comparativi ritenuti idonei dal giudice territoriale, non può essere sindacata in cassazione se la doglianza sollecita soltanto una diversa lettura degli elementi fattuali.
- La comparazione con atti registrati relativi a cessioni del diritto di superficie può essere utilizzata, secondo il giudice di merito, come criterio estimativo per individuare il valore di tetti o lastrici solari funzionali a impianti fotovoltaici, ma la relativa scelta metodologica resta insindacabile in cassazione se correttamente motivata nei fatti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16320/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16324/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16325/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16326/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16327/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16328/2022 del 20/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →