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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29693/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (affiliante)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affiliazione commerciale per l'apertura e gestione di un centro di assistenza ospedaliera e domiciliare, telesoccorso e teleassistenza. La parte affiliata ha dedotto di essere stata indotta a contrarre da informazioni precontrattuali false o comunque fuorvianti: in particolare, dal sito internet dell'affiliante e da un business plan/"analisi del territorio" relativo alla zona di Chivasso, che prospettavano fatturati elevati e dati di utenza e utili non corrispondenti alla realtà e, secondo la ricorrente, riprodotti in modo sostanzialmente identico per altri territori. Ha inoltre lamentato la mancata effettiva formazione e assistenza nella fase di avvio e gestione dell'attività e il suggerimento di inquadrare le badanti con contratti a progetto, soluzione asseritamente illegittima perché elusiva di obblighi contributivi e assicurativi. In primo grado la domanda era stata accolta in via sostanziale con declaratoria di nullità del contratto, condanna restitutoria e risarcitoria, mentre in appello la decisione è stata riformata: la Corte territoriale ha escluso la prova del dolo/decettività e ha ritenuto non sussistenti inadempimenti solutoriamente rilevanti dell'affiliante, accogliendo invece parzialmente la riconvenzionale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non aver valutato la documentazione sul business plan e sulle informazioni promozionali; 2) omesso esame del fatto relativo al suggerimento del contratto a progetto; 3) violazione dell'art. 8 l. 129/2004 per mancato annullamento del contratto di franchising; 4) violazione degli artt. 1453-1455 c.c. per mancato accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento dell'affiliante, valorizzando singoli inadempimenti e non la loro globalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, formalmente costruiti come omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere un diverso apprezzamento del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità, e che comunque non fossero stati articolati nel rispetto dei requisiti rigorosi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Ha reputato inammissibile anche il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva negato in astratto l'applicabilità dell'art. 8 l. 129/2004, ma aveva escluso in fatto la prova di false informazioni idonee a viziare il consenso ai sensi dell'art. 1439 c.c.; inoltre la censura difettava di specificità. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché proponeva una nuova lettura delle risultanze di causa e tendeva a trasformare in violazione di legge una critica di merito alla valutazione circa la non gravità o insussistenza degli inadempimenti. Per effetto dell'inammissibilità dei motivi, è rimasta ferma la decisione di merito della Corte d'appello, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti; non consente di sollecitare una rivalutazione del merito o della prova.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Ai fini dell'ammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio di omesso esame richiede il rispetto degli oneri di indicazione e produzione degli atti su cui la censura si fonda.

  • art. 8 l. n. 129/2004

    "Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto"

    La norma rinvia alla disciplina dell'annullamento per dolo di cui all'art. 1439 c.c.; presuppone dunque la prova di false informazioni idonee a incidere sul consenso.

  • art. 1439 c.c.

    L'annullamento presuppone che i raggiri o le false informazioni abbiano determinato la volontà negoziale della parte.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione per inadempimento richiede un inadempimento rilevante della controparte; non basta una critica generica o la mera insoddisfazione economica del rapporto.

  • art. 1455 c.c.

    La risoluzione è esclusa quando l'inadempimento non è di non scarsa importanza, valutazione rimessa al giudice di merito sulla base del complesso delle circostanze.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per il ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci l'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se, sotto la veste formale del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
  • Per configurare validamente il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. il ricorrente deve indicare in modo puntuale il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; non sono sufficienti mere argomentazioni difensive o una diversa lettura del compendio istruttorio.
  • In materia di franchising, l'annullamento ex art. 8 l. 129/2004 presuppone la prova di false informazioni idonee a viziare il consenso ai sensi dell'art. 1439 c.c.; la mera allegazione di informazioni commerciali ottimistiche o di risultati economici non raggiunti non basta, se il giudice di merito esclude in fatto il carattere decettivo della prospettazione.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una critica di merito alla valutazione delle prove o alla gravità dell'inadempimento.
  • La risoluzione per inadempimento richiede che gli addebiti siano valutati nel loro complesso e che il giudice di merito accerti un inadempimento di non scarsa importanza; in sede di legittimità non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa ricostruzione fattuale.

Come è indicizzato

MaterieFranchisingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAnnullabilitàRisoluzione del contratto

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