Sentenza del 27/05/2015 n. 10939 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE - Fattura - Principio di cartolarità - Obbligo dell'emittente di pagare l'imposta - Limiti - Tempestiva attivazione della procedura di variazione o, in mancanza, definitiva eliminazione del rischio di utilizzo della fattura da parte del destinatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'annullamento del recupero IVA relativo a una fattura emessa per un'operazione oggettivamente inesistente, sostenendo che, in base al principio di cartolarità previsto dall'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, l'emittente fosse comunque tenuto a versare l'imposta indicata in fattura, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del documento. La società, con ricorso incidentale, contestava invece il recupero IVA relativo a lire 120.000.000 ricevute e qualificate come caparra confirmatoria, sostenendo che non si trattasse di un anticipo soggetto a fatturazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della società. Quanto alla fattura per operazione inesistente, ha chiarito che l'emittente deve normalmente versare l'IVA indicata in fattura, salvo che il documento sia stato tempestivamente corretto o annullato ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, oppure che sia stata comunque definitivamente eliminata ogni possibilità di utilizzo della fattura da parte del destinatario ai fini della detrazione o del rimborso. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato che la fattura non era stata annotata né utilizzata da alcuna delle due società e che il rischio di perdita del gettito fiscale era stato definitivamente escluso; pertanto, l'Agenzia non poteva pretendere il pagamento dell'IVA indicata. È stata invece confermata la legittimità del recupero IVA sui 120.000.000, poiché la società non aveva dimostrato in modo adeguato che la somma fosse stata concordata come caparra anziché come anticipo del prezzo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7
Se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
La norma esprime il principio di cartolarità: chi emette una fattura con IVA è normalmente debitore dell'imposta indicata, anche se l'operazione è inesistente. Tuttavia, la pretesa è giustificata dall'esigenza di neutralizzare il rischio che il destinatario utilizzi la fattura per detrarre o ottenere a rimborso l'imposta. Se tale rischio è definitivamente eliminato, l'IVA indebitamente fatturata non può essere richiesta all'emittente.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26
Disciplina la variazione e l'annullamento delle fatture errate o relative a operazioni inesistenti. La rettifica deve essere documentata e tracciabile mediante gli adempimenti contabili delle parti; tuttavia, la mancata osservanza formale non impedisce il rimborso o esclude il debito IVA quando sia comunque provata la definitiva eliminazione del rischio fiscale.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1, 2 e 6
L'IVA si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di impresa; per gli anticipi sul prezzo, il presupposto impositivo si realizza al momento del pagamento, limitatamente all'importo ricevuto.
La caparra confirmatoria deve risultare dalla volontà delle parti, ricavabile dal contratto e dagli elementi concreti del rapporto. La mera qualificazione contabile unilaterale della somma come caparra non è sufficiente a dimostrarne la natura.
Direttiva 77/388/CEE, art. 21, paragrafo 1, lett. c)
È soggetto passivo colui che indica l'imposta sul valore aggiunto in una fattura o in altro documento che ne fa le veci.
La disciplina unionale giustifica l'obbligo dell'emittente di versare l'IVA indicata nel documento, quale strumento di tutela delle risorse fiscali e di prevenzione delle detrazioni indebite.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale applicabile, imponeva la formulazione chiara del quesito di diritto e l'indicazione del fatto controverso nei motivi relativi alla motivazione. La violazione di tali requisiti comporta l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- L'emissione di una fattura con IVA crea normalmente un debito d'imposta in capo all'emittente, anche se l'operazione sottostante è inesistente o indicata erroneamente.
- Per evitare il debito IVA è essenziale correggere o annullare tempestivamente la fattura secondo la procedura prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, oppure dimostrare con elementi oggettivi che il destinatario non l'ha utilizzata e non può più utilizzarla per detrazioni o rimborsi.
- La mancata annotazione della fattura nei registri contabili, il suo ritiro e l'impossibilità definitiva di esercitare la detrazione possono escludere la pretesa dell'Amministrazione, purché siano accertati concretamente dal giudice.
- Il destinatario non può detrarre l'IVA relativa a un'operazione inesistente, salvo il caso in cui dimostri la propria buona fede e l'impossibilità oggettiva di conoscere la frode, secondo i principi dell'IVA unionale.
- Una somma qualificata come caparra non è automaticamente esclusa dall'IVA: se costituisce in realtà un anticipo del prezzo, l'imposta è dovuta al momento del pagamento. La natura di caparra deve essere provata attraverso il contratto e comportamenti concordanti delle parti, non soltanto mediante registrazioni contabili unilaterali.
- Nel giudizio di cassazione, le contestazioni sulle prove e sulla motivazione devono essere specifiche, autosufficienti e riferite alla concreta ratio decidendi; censure generiche o non documentate sono dichiarate inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 mag 2015Sentenza del 27/05/2015 n. 10889 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 mag 2015Sentenza del 27/05/2015 n. 10890 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 mag 2015Sentenza del 27/05/2015 n. 10902 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 mag 2015Sentenza del 27/05/2015 n. 10905 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 mag 2015Sentenza del 27/05/2015 n. 10907 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 mag 2015Sentenza del 27/05/2015 n. 10911 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →