Cassazione Civile, Ordinanza n. 36477/2021 del 24/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ingegnere aveva convenuto un comune per ottenere il pagamento del residuo compenso relativo alla progettazione esecutiva di una pista ciclabile. La convenzione prevedeva, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, che il compenso residuo fosse dovuto solo in caso di finanziamento dell'opera, da corrispondere in proporzione alla percentuale di esecuzione dell'opera finanziata; in mancanza di finanziamento era previsto un acconto forfettario. Il professionista sosteneva che, avendo l'ente ottenuto successivamente un finanziamento per il tronco nord da parte della Regione e avendo approvato il progetto, gli spettasse comunque il saldo integrale o, in subordine, il residuo richiesto in primo grado. Il comune, in sede di ricorso incidentale, deduceva: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e della disciplina dell'impegno di spesa degli enti locali, assumendo che il diritto al compenso fosse subordinato al finanziamento provinciale originariamente previsto e alla realizzazione dell'opera; 2) nullità della convenzione per violazione delle norme sugli impegni di spesa degli enti locali e sulla deducibilità in appello; 3) omesso esame del fatto che la parte nord della pista non era stata realizzata e che il progetto originario non era più utilizzabile. La Corte d'appello aveva ridotto l'importo dovuto, ritenendo che il finanziamento, anche se parziale e proveniente da diverso ente, avesse comunque integrato la condizione sospensiva, ma che il compenso andasse commisurato alla sola parte di opera finanziata. Il ricorrente principale contestava tale quantificazione, denunciando violazione degli artt. 1362, 1363 e 2233 c.c. e della tariffa professionale, nonché omesso esame delle modalità con cui il comune aveva pagato il compenso per il tronco sud; il comune, con ricorso incidentale, insisteva invece per l'esclusione totale del credito o per la declaratoria di nullità della convenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del professionista sia il ricorso incidentale del comune. Ha ritenuto infondate le censure sul contratto d'opera professionale, confermando l'interpretazione della convenzione data dalla Corte d'appello: il compenso era subordinato al reperimento del finanziamento dell'opera, ma la provenienza del finanziamento era indifferente; inoltre il pagamento spettava solo in proporzione alla parte di opera effettivamente finanziata. Ha dichiarato inammissibile la censura del comune sulla pretesa nullità della convenzione, osservando che la delibera e il contratto rispettavano la disciplina sugli impegni di spesa degli enti locali. Ha infine ritenuto infondato il motivo del comune sull'omesso esame della mancata realizzazione del tronco nord, perché il progetto era stato approvato e il successivo rifacimento per sopravvenute modifiche normative non eliminava il diritto al corrispettivo. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; la Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal comune per sostenere che la volontà negoziale dell'amministrazione si era formata nell'ambito del procedimento amministrativo con la Provincia, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto all'interpretazione del contratto.
la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto segue anzitutto il criterio letterale e la comune intenzione delle parti; in cassazione la violazione va dedotta specificando in che modo il giudice di merito si sia discostato dalla regola ermeneutica.
serve a interpretare le clausole nel loro complesso e a desumere la volontà negoziale dal collegamento logico tra le pattuizioni.
la clausola è stata interpretata secondo buona fede, valorizzando la funzione della previsione di copertura finanziaria e la finalità di garantire all'ente la disponibilità delle risorse.
richiamato dal professionista per la determinazione del compenso, ma la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione operata in base alla convenzione e alla tariffa applicabile.
art. 1 L. n. 143/1949
norma tariffaria richiamata per sostenere il diritto al compenso professionale.
art. 2 L. n. 143/1949
norma tariffaria richiamata per la quantificazione delle competenze professionali.
art. 3 L. n. 143/1949
norma tariffaria richiamata per la quantificazione delle competenze professionali.
art. 9 L. n. 143/1949
richiamato per gli interessi al tasso ufficiale di sconto sulle competenze professionali.
invocato in via subordinata dal professionista come azione di arricchimento senza causa, ma non è stato accolto perché la domanda principale è stata esaminata come credito contrattuale.
richiamato dal comune con riguardo alla deducibilità in appello della nullità della convenzione.
indica il vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
richiamato con riferimento alla nullità processuale denunciata nel ricorso incidentale.
il nuovo vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il dato da cui il fatto omesso risulta e dove esso sia stato discusso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per l'onere di deposito degli atti rilevanti a fondamento del motivo di ricorso.
art. 284 R.D. n. 383/1934
evocato dal comune in tema di disciplina degli impegni di spesa degli enti locali; la Corte ha ritenuto che la convenzione rispettasse tale disciplina.
art. 288 R.D. n. 383/1934
evocato dal comune in tema di disciplina degli impegni di spesa degli enti locali; la Corte ha ritenuto che la convenzione rispettasse tale disciplina.
richiamato come principio confermativo dell'inderogabilità delle modalità di assunzione degli impegni di spesa da parte degli enti locali.
menzionato nel ragionamento sulla conclusione del contratto e sulla ricostruzione della volontà negoziale.
art. 1328, secondo comma, c.c.
menzionato nel ragionamento sulla conclusione del contratto e sulla condotta delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione la censura per violazione dei canoni ermeneutici è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente la regola violata e il modo in cui il giudice se ne è discostato, non essendo sufficiente proporre una lettura alternativa del testo.
- Tra i criteri legali di ermeneutica contrattuale opera un ordine gerarchico: prima il significato letterale e il collegamento sistematico delle clausole, poi i criteri integrativi; il criterio di buona fede può essere impiegato per ricostruire la comune volontà quando il testo non sia risolutivo o quando occorra evitare esiti incoerenti con la funzione economico-sociale del regolamento negoziale.
- Quando una convenzione subordina il compenso del professionista al finanziamento dell'opera, la condizione può ritenersi avverata per il solo fatto del reperimento del finanziamento, se la clausola consente di ritenere indifferente l'ente erogatore; il compenso, tuttavia, può essere limitato alla percentuale di opera effettivamente finanziata secondo la pattuizione.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare una diversa valutazione delle risultanze probatorie o della CTU.
- La mancata realizzazione successiva dell'opera progettata, se dovuta a sopravvenienze normative o alla necessità di un nuovo progetto, non esclude di per sé il diritto al compenso per la progettazione già approvata, ove la prestazione professionale sia stata eseguita e accettata dall'amministrazione.
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