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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32061/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto per la costruzione di una piscina. In primo grado uno dei committenti era stato condannato a pagare una somma a titolo di corrispettivo per le opere eseguite. In appello la controparte ha prodotto una ricevuta di pagamento del 27 maggio 2002, sottoscritta dal committente, nella quale si attestava la ricezione di una somma di denaro per i lavori. Il committente ha sostenuto che il documento fosse stato materialmente alterato, perché la parola "acconto" sarebbe stata cancellata e sostituita con "saldo" senza accordo tra le parti. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 2702 c.c. e 116, 214 e 215 c.p.c., sostenendo che la quietanza era stata tempestivamente disconosciuta e che, trattandosi di scrittura privata, la controparte avrebbe dovuto chiedere verificazione; con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 216, 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale avesse comunque attribuito pieno valore probatorio alla quietanza e avesse ritenuto irrilevanti le prove testimoniali e la mancata comparizione della controparte all'interrogatorio formale. Nel ricorso per cassazione è stata anche rappresentata la pendenza di una querela di falso proposta successivamente davanti al tribunale di Trani, con richiesta di sospensione del giudizio di legittimità ex art. 295 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che, quando venga dedotta la falsità materiale di una quietanza il cui sottoscrittore non abbia disconosciuto la firma ma contesti la manomissione del contenuto, l'onere di proporre querela di falso incombe sul sottoscrittore per dimostrare la contraffazione del documento e interrompere il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazione. Ha inoltre escluso che la sopravvenuta proposizione della querela di falso e la relativa documentazione potessero essere introdotte in cassazione come documento nuovo, con conseguente inapplicabilità della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nel giudizio di legittimità. Poiché la decisione impugnata risultava conforme alla giurisprudenza di legittimità e i ricorrenti non avevano offerto argomenti per mutare l'orientamento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    la scrittura privata, se la sottoscrizione è riconosciuta o non disconosciuta, fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore fino a querela di falso in caso di contestazione di falsità materiale.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sul disconoscimento e sulla prova documentale, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito in ordine all'efficacia probatoria della quietanza nonostante la contestazione del contenuto.

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'avvenuto disconoscimento della scrittura privata; la Corte ha però valorizzato la mancata contestazione della sottoscrizione e la necessità della querela di falso per la falsità materiale.

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti sul tema del riconoscimento/disconoscimento delle scritture private; la Corte ha escluso che il semplice disconoscimento del contenuto bastasse a privare di efficacia la quietanza.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla verificazione/disconoscimento delle scritture private; la Corte ha ritenuto necessario, nel caso di dedotta falsità materiale, il rimedio della querela di falso.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha però ritenuto assorbito il profilo istruttorio perché la quietanza era decisiva e non scalfita nei modi richiesti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    dedotto per omesso esame di fatto decisivo; il motivo è stato assorbito dall'infondatezza del primo.

  • art. 372 c.p.c.

    nel giudizio di cassazione non è ammesso il deposito di documenti nuovi, salvo limitate eccezioni; la documentazione sulla querela di falso successiva alla sentenza impugnata non era depositabile.

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato in relazione al termine e alle modalità di produzione dei documenti necessari in cassazione.

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria del giudizio è stata esclusa nel giudizio di legittimità in presenza di una querela di falso successiva e non producibile come documento nuovo.

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    la Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile poiché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    disposta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma richiamata per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Se una quietanza o altra scrittura privata è prodotta con sottoscrizione non disconosciuta, la contestazione della sola alterazione materiale del contenuto non basta a privarla di efficacia: per vincere la presunzione di provenienza occorre proporre querela di falso.
  • La querela di falso è il rimedio necessario per dimostrare la contraffazione materiale di una scrittura privata quando la firma sia riconosciuta o non disconosciuta; in difetto, il documento conserva piena efficacia probatoria contro il sottoscrittore.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotti documenti nuovi estranei ai gradi di merito, salvo le tassative eccezioni previste dall'art. 372 c.p.c.; pertanto non è utilizzabile per chiedere sospensione ex art. 295 c.p.c. la documentazione sopravvenuta relativa a una querela di falso.
  • Quando la decisione di merito è conforme a un orientamento consolidato della Corte di cassazione e il ricorrente non offre argomenti per mutarlo, il ricorso è manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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