Cassazione Civile, Ordinanza n. 23068/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Alcuni creditori avevano promosso espropriazione presso terzi nei confronti di un Comune, pignorando presso la banca ricorrente, quale tesoriere dell'ente, le somme giacenti o comunque riferite al rapporto di anticipazione di cassa. La banca aveva reso dichiarazione negativa, rappresentando un saldo di conto non positivo. Nonostante ciò, il giudice dell'esecuzione aveva disposto l'assegnazione, ritenendo che, dall'anticipazione di cassa, residuasse un margine utilizzabile e che tale margine fosse assimilabile a un credito pignorabile. La banca aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. Con il ricorso per cassazione la banca ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 543, 546, 547, 549 e 552 c.p.c., degli artt. 1823, 1830, 1852 e 1853 c.c. e dell'art. 159 d.lgs. 267/2000, sostenendo che il margine utilizzabile dell'anticipazione di cassa, al pari di un fido di conto, non trasformava il rapporto in un credito attivo pignorabile e non elideva il segno complessivamente negativo del conto; perciò mancavano i presupposti per l'assegnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha chiarito che l'ordinanza di assegnazione resa nel processo esecutivo, quando si assume che la dichiarazione del terzo sia positiva, va contestata con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; nel merito, ha richiamato il principio secondo cui nell'anticipazione di cassa, assimilabile all'apertura di credito, le rimesse e il margine di affidamento non costituiscono di per sé un credito assegnabile, potendo assumere rilievo solo l'eventuale saldo positivo, in ragione dell'unitarietà del rapporto. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio per contestare l'ordinanza di assegnazione che presupponga una dichiarazione positiva del terzo, deducendo che la dichiarazione era in realtà negativa e che mancava il presupposto per l'assegnazione.
Richiamato tra le norme disciplinanti il pignoramento presso terzi oggetto di censura per violazione e falsa applicazione.
Richiamato tra le norme sul vincolo del terzo pignorato e sulla disponibilità delle somme.
Richiamato con riferimento alla dichiarazione del terzo nel pignoramento presso terzi.
Richiamato con riferimento alla contestazione della dichiarazione del terzo e alla fase decisoria sull'assegnazione.
Richiamato con riferimento all'ordinanza di assegnazione nel procedimento esecutivo presso terzi.
Richiamato in relazione alla disciplina del conto e alla natura del rapporto bancario rilevante ai fini del saldo.
Richiamato in relazione al rapporto di conto e alla sua unitarietà.
L'anticipazione di cassa è assimilata all'apertura di credito.
Richiamato tra le norme sulla disciplina dei rapporti bancari oggetto di censura.
Richiamato tra le norme sulla disciplina dei rapporti bancari oggetto di censura.
art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000
Richiamato in relazione ai limiti e alla disciplina dei rapporti di tesoreria degli enti locali.
Massime di principio
- L'ordinanza di assegnazione emessa nel pignoramento presso terzi, quando si fondi sulla qualificazione della dichiarazione del terzo come positiva, integra un atto del processo esecutivo e va impugnata con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; con tale opposizione si deduce che la dichiarazione era in realtà negativa e che quindi mancava il presupposto dell'assegnazione.
- Nel rapporto di anticipazione di cassa, assimilabile all'apertura di credito, il margine di affidamento o le singole rimesse non si traducono automaticamente in un credito autonomamente pignorabile; la pignorabilità può riguardare solo l'eventuale saldo positivo, in ragione dell'unitarietà del rapporto.
- Ai fini del pignoramento presso terzi, non è corretto scindere il rapporto bancario unitario in singoli flussi o movimenti per attribuire al creditore procedente una utilità satisfattiva che non corrisponde a un effettivo credito esigibile del debitore verso il terzo.
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