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Ordinanza

Ordinanza n. 3755/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 15540/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 15540/2023, che aveva annullato il provvedimento sanzionatorio IVASS del 28 settembre 2022 adottato ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 209/2005

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

IVASS ha appellato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso dell’impresa assicurativa contro la sanzione irrogata per il mancato riscontro, entro il termine previsto, di richieste di accesso al fascicolo di sinistri RCA relative a una pluralità di posizioni. Il TAR aveva ritenuto assorbente la censura concernente il riparto di competenze tra IVASS e AGCM, affermando che la condotta integrasse una pratica commerciale scorretta e che la competenza spettasse in via esclusiva all’AGCM, non risultando incompatibilità tra la disciplina del Codice del consumo e quella del Codice delle assicurazioni private. In appello, UnipolSai ha riproposto anche la censura relativa alla violazione del principio del ne bis in idem, deducendo che la medesima condotta, valutata sotto il medesimo profilo, fosse già stata sanzionata dall’AGCM con delibera del 19 luglio 2022. Nel parallelo giudizio n. 1842/2026 è impugnata la successiva sentenza del TAR Lazio n. 20906/2025, che aveva ridotto la sanzione AGCM da 5.000.000 a 1.600.000 euro e aveva riconosciuto, in linea generale, la complementarità tra Codice delle assicurazioni e Codice del consumo.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito né la questione del riparto di competenze tra IVASS e AGCM né la censura relativa al ne bis in idem. Ha ritenuto che UnipolSai conservi un interesse attuale e concreto alla decisione, poiché la sanzione AGCM, sebbene ridotta, è ancora efficace. Ha inoltre rilevato che l’applicazione del ne bis in idem presuppone l’esistenza di una decisione anteriore definitiva, pronunciata previa valutazione nel merito, presupposto la cui verifica dipende dalla definizione del giudizio n. 1842/2026 relativo alla sanzione AGCM. Tale giudizio è stato quindi ritenuto pregiudiziale e dipendente rispetto all’appello in esame. Ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., il giudizio è stato sospeso sino alla definizione del giudizio n. 1842/2026 pendente dinanzi alla stessa Sezione.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    sino alla definizione del giudizio n. 1842/2026 pendente dinanzi alla Sezione

    Consente la sospensione del giudizio quando la decisione dipende dalla definizione di un altro giudizio con rapporto di pregiudizialità-dipendenza.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    ripropone pertanto nel presente giudizio ex art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente all’appellato di riproporre in appello le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate dal giudice di primo grado.

  • art. 146 d.lgs. 209/2005

    provvedimento sanzionatorio adottato da IVASS il 28 settembre 2022 ex art. 146 del D. Lgs. n. 209/2005

    Costituisce la base normativa della sanzione IVASS relativa alla condotta di mancato riscontro delle richieste di accesso al fascicolo del sinistro RCA.

  • art. 19, comma 3, Codice del consumo

    È stato richiamato dal TAR nel definire il rapporto tra disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette e disciplina di settore assicurativa.

  • art. 27, comma 1-bis, Codice del consumo

    È stato richiamato dal TAR quale fondamento della competenza dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette, questione non definita dall’ordinanza.

  • art. 22 Codice del consumo

    Richiamato nella ricostruzione della fattispecie delle omissioni ingannevoli, quale disciplina potenzialmente complementare alla normativa assicurativa.

  • art. 25, lett. d), Codice del consumo

    Richiamato nella ricostruzione della pratica commerciale aggressiva consistente nell’ostacolare le legittime pretese del consumatore.

Massime di principio

  • La sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. è giustificata quando la decisione della causa dipende dall’esito di un diverso giudizio avente ad oggetto un provvedimento sanzionatorio collegato e la cui definizione incide su una questione decisiva, quale la verifica del ne bis in idem.
  • Il principio del ne bis in idem, nei procedimenti sanzionatori amministrativi, presuppone che la precedente decisione riguardante le medesime condotte sia divenuta definitiva e sia stata pronunciata previa valutazione nel merito della causa.
  • La permanenza dell’efficacia, anche dopo una riduzione giudiziale dell’importo, della sanzione irrogata in un parallelo procedimento mantiene attuale e concreto l’interesse dell’impresa a far valere il ne bis in idem rispetto a una seconda sanzione riferita alle medesime condotte.
  • Il rapporto tra disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette e disciplina amministrativa di settore non è regolato automaticamente dal criterio di specialità, ma dal criterio dell’incompatibilità: la competenza dell’autorità di settore prevale soltanto quando le discipline impongano obblighi incompatibili e non astrattamente coesistenti.
  • La disciplina di settore e quella sulle pratiche commerciali scorrette possono operare in rapporto di complementarità quando tutelano situazioni giuridiche differenti e valutano la medesima condotta sotto profili distinti.

Come è indicizzato

MaterieVigilanza bancaria, finanziaria e assicurativaGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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