Ordinanza n. 185/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di inammissibilità dell'istanza tesa ad ottenere il rilascio del Permesso di Soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE prot. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- emesso dal Questore della provincia di Torino e notificato in data -OMISSIS- nonché, ove occorra, di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto, ivi compresi eventuali pareri o note interne istruttorie: NONCHÉ PER l'accertamento del diritto del sig. -OMISSIS- a vedersi esaminata nel merito l'istanza del 21/08/2025 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, computando ai fini del quinquennio di soggiorno regolare il periodo di permanenza in Italia dal 19/11/2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Torino ha dichiarato inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto all'esame nel merito dell'istanza, sostenendo che, ai fini del requisito del soggiorno regolare quinquennale, dovesse essere computato il periodo di permanenza in Italia decorrente dal 19 novembre 2018. In via cautelare ha domandato la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che l'Amministrazione non ha escluso in assoluto la possibilità di rilascio del titolo, ma ha ritenuto non ancora maturato il requisito del possesso di un permesso di soggiorno da almeno cinque anni. Il ricorrente è comunque titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo valido fino al 24 febbraio 2027 e, pertanto, soggiorna legalmente in Italia. Da ciò il Collegio ha desunto l'assenza del periculum in mora, a prescindere dalle ulteriori questioni relative al computo del periodo di soggiorno. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per l'assenza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorrente dispone già di un titolo di soggiorno valido che gli consente di permanere legalmente nel territorio nazionale, poiché in tal caso manca il periculum in mora derivante dall'immediata efficacia del provvedimento impugnato.
- Quando l'amministrazione non esclude in assoluto il rilascio del titolo richiesto, ma rileva soltanto la mancata maturazione di un requisito legale, la domanda cautelare deve essere valutata anche considerando l'assenza di un pregiudizio attuale e irreparabile.
- La disponibilità di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo valido costituisce, ai fini cautelari, elemento idoneo a escludere l'urgenza derivante dalla perdita o dall'irregolarità del soggiorno, anche se resta controversa la spettanza di un diverso titolo di soggiorno.
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