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Ordinanza

Ordinanza n. 208/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria in un permesso di soggiorno come soggiornante di lungo periodo UE, comunicato a mezzo pec dalla Questura in data 1.11.2025.

Giustizia amministrativa202600059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria in permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, comunicato dalla Questura

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunicato via PEC dalla Questura di Trieste, sostenendo di avere presentato il 22 marzo 2024 una domanda di conversione del permesso per protezione sussidiaria in permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Il giudizio presenta tuttavia un'incertezza sull'oggetto effettivo della domanda: il ricorrente prospetta la richiesta di conversione in permesso UE di lungo periodo, mentre il preavviso di rigetto del 25 novembre 2024 e la comunicazione della Questura dell'1 novembre 2025 fanno riferimento a una richiesta di conversione in permesso per motivi di lavoro subordinato. La ricevuta del kit postale prodotta in giudizio non consente di individuare l'oggetto dell'istanza. Il giudice ha inoltre rilevato la necessità di verificare se la 'bocciatura' della richiesta di passaggio da protezione sussidiaria a lavoro sia contenuta in un autonomo provvedimento e quali sviluppi abbia avuto la parallela richiesta di rinnovo del permesso per protezione sussidiaria, in attesa del decreto della competente Commissione territoriale. Con una precedente ordinanza collegiale era stata accolta l'istanza cautelare e disposta un'istruttoria, ma il Ministero non aveva fornito riscontro.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha rinnovato gli incombenti istruttori già disposti con la precedente ordinanza, a cui il Ministero non aveva dato seguito, ordinando all'Amministrazione di depositare una dettagliata e documentata relazione e di chiarire se la 'bocciatura' della richiesta di passaggio dalla protezione sussidiaria al lavoro sia contenuta in un provvedimento, acquisendo tale atto ove esistente. Il Ministero dovrà inoltre riferire sugli sviluppi della richiesta di rinnovo del permesso per protezione sussidiaria. Il ricorrente è stato onerato di depositare la domanda presentata il 22 marzo 2024, poiché la sola ricevuta del kit postale non permette di stabilirne l'oggetto. Entrambe le parti devono adempiere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. È stata fissata per il prosieguo l'udienza pubblica del 23 settembre 2026. La precedente misura cautelare, già concessa con l'ordinanza n. 17/2026, è richiamata ma non nuovamente decisa nel presente provvedimento.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni richiamate quale base per gli incombenti istruttori e l'acquisizione di elementi e documenti necessari alla decisione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Norma richiamata in relazione al preavviso di rigetto adottato nel procedimento, il cui contenuto contribuisce a evidenziare l'incertezza sull'oggetto della domanda presentata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati unitamente alla disciplina nazionale per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

Massime di principio

  • Quando l'oggetto della domanda amministrativa non è ricostruibile con certezza dagli atti prodotti, il giudice può disporre l'acquisizione dell'istanza originaria e degli atti procedimentali necessari prima di decidere il merito.
  • Nel giudizio di impugnazione di un diniego in materia di soggiorno, è istruttoriamente necessario verificare l'esistenza e il contenuto dell'eventuale autonomo provvedimento cui l'amministrazione abbia fatto riferimento in una comunicazione informale o sintetica.
  • Quando l'amministrazione non risponde a una precedente ordinanza istruttoria, il giudice può rinnovare gli incombenti e assegnare un nuovo termine per il deposito di una relazione documentata; l'istruttoria può essere estesa agli sviluppi sopravvenuti del procedimento amministrativo rilevanti per la decisione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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