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Ordinanza

Ordinanza n. 209/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento n. GEN 0000876/P del 06/02/2025 (Rif. Prot. n. 0002896 dd. 13/05/2024) adottato dal Comune di Precenicco e notificato a mezzo pec in data 06.02.2024, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso a quello impugnato

Giustizia amministrativa202500201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Comune di Precenicco n. GEN 0000876/P del 6 febbraio 2025, connessi e consequenziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto domanda di annullamento del provvedimento comunale. Nel corso del giudizio è deceduto uno dei controinteressati costituiti, in data 26 gennaio 2026. Il difensore del controinteressato deceduto ha depositato un'istanza, corredata dal certificato di morte, chiedendo la dichiarazione di interruzione del processo. L'atto e il certificato sono stati notificati alla parte ricorrente presso il procuratore costituito il 4 maggio 2026. All'udienza del 6 maggio 2026 il Collegio ha esaminato esclusivamente la questione dell'interruzione processuale.

La decisione

Il TAR ha dato atto dell'interruzione del processo a decorrere dal 4 maggio 2026, data in cui la dichiarazione dell'evento interruttivo è stata notificata alla parte ricorrente. Ha ritenuto che, in caso di decesso della parte costituita a mezzo di procuratore, la mera verificazione dell'evento, anche se conosciuto dalle altre parti, non sia sufficiente: occorre la dichiarazione del difensore costituito. Tale dichiarazione, effettuata mediante atto notificato alle altre parti, integra la fattispecie interruttiva prevista dall'art. 300 c.p.c., applicabile tramite l'art. 79, comma 2, c.p.a. L'ordinanza ha natura dichiarativa e non costitutiva dell'interruzione; pertanto, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento e non dalla data dell'ordinanza. Ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.p.a., da tale data decorre il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione del processo, a cura della parte più diligente.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    L'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione.

  • art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

    Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza. [...] il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo

    Disciplina la prosecuzione e la riassunzione del processo interrotto e fissa in novanta giorni il termine perentorio decorrente dalla conoscenza legale dell'evento.

  • art. 299 c.p.c.

    Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti [...] il processo è interrotto

    Prevede l'interruzione processuale in caso di morte o perdita della capacità processuale della parte nei casi previsti dalla norma.

  • art. 300, commi 1 e 2, c.p.c.

    Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto

    Per la parte costituita tramite procuratore, la dichiarazione o notificazione del difensore costituito è necessaria per produrre l'effetto interruttivo; l'interruzione decorre da tale dichiarazione o notificazione.

Massime di principio

  • In caso di morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, l'interruzione del processo non consegue alla sola verificazione dell'evento né alla sua mera conoscenza di fatto da parte delle altre parti, ma richiede la dichiarazione del difensore costituito resa in udienza o notificata alle altre parti.
  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione del difensore costituito relativa al decesso della parte assistita produce l'interruzione ai sensi dell'art. 300 c.p.c., applicabile per effetto dell'art. 79, comma 2, c.p.a., dal momento della dichiarazione o della notificazione.
  • L'ordinanza che dichiara l'interruzione del processo ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva: si limita ad accertare un effetto processuale già verificatosi.
  • Il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione del processo decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, e non dalla data dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

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