Ordinanza n. 186/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato codice pratica “-OMISSIS-”, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino / Prefettura – di Torino in data -OMISSIS- e reso conoscibile ai ricorrenti tramite pubblicazione/comunicazione sul portale ALI; nonché, ove occorra, del preavviso di rigetto del-OMISSIS-e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi gli eventuali atti interni e le annotazioni sul sistema informatico che impediscano la prosecuzione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, unitamente al preavviso di rigetto e agli atti connessi, comprese le annotazioni informatiche ostative alla prosecuzione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro e lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino e hanno chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il datore di lavoro si era rivolto a un CAF e che quest’ultimo aveva commesso una serie di errori. I ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, che tali errori non erano loro imputabili e che l’Amministrazione non aveva adeguatamente considerato la documentazione prodotta per dimostrare tale circostanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, rilevando che la circostanza relativa agli errori commessi dal CAF non risultava smentita e che tali errori non apparivano imputabili ai ricorrenti. Ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato non in via definitiva, ma per consentire all’Amministrazione di procedere a un motivato riesame della determinazione alla luce di tutta la documentazione depositata in giudizio. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha adottato una sospensione ai fini del riesame e ha rinviato la prosecuzione della trattazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia di un provvedimento ai fini del riesame quando la documentazione versata in giudizio rende plausibile che gli elementi posti a fondamento dell’atto derivino da errori di un soggetto ausiliario non imputabili al destinatario del provvedimento.
- Il riesame imposto in sede cautelare deve essere motivato e deve considerare complessivamente la documentazione prodotta dalle parti, senza limitarsi alla motivazione originaria del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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