Ordinanza n. 184/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione Dirigenziale n. 68/A1504D/2026 del 20 febbraio 2026, avente ad oggetto “Abilitazioni professionali di Estetista e Acconciatore in esito ai percorsi di diploma professionale Ie FP - disposizioni per lo svolgimento del doppio esame” e dell'Allegato. e ove occorrer possa - della Determinazione Dirigenziale 04/04/2025 n. 172; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale regionale n. 68/A1504D/2026 del 20 febbraio 2026, recante disposizioni per lo svolgimento del doppio esame per le abilitazioni professionali di estetista e acconciatore, con relativo allegato, nonché, ove occorrente, determinazione dirigenziale n. 172 del 4 aprile 2025
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la disciplina regionale relativa allo svolgimento del doppio esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali di estetista e acconciatore all'esito dei percorsi di diploma professionale IeFP, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel giudizio si sono costituite la Regione Piemonte e alcune parti controinteressate o intervenienti; altre parti sono rimaste non costituite. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare la complessità delle questioni, anche processuali, attinenti al merito.
La decisione
Il TAR non ha deciso la fondatezza dei motivi di ricorso né ha concesso o negato espressamente la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Ha ritenuto che le complesse questioni, anche processuali, richiedessero un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato l'udienza pubblica del 24 novembre 2026 per la trattazione di merito, ritenendo così soddisfatte le esigenze cautelari delle ricorrenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
le esigenze delle ricorrenti possono essere soddisfatte attraverso la fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 55, comma 10, del c.p.a.
La disposizione consente al giudice cautelare, quando le esigenze della parte possono essere soddisfatte dalla sollecita definizione del merito, di fissare direttamente l'udienza di discussione, evitando una decisione cautelare sostanziale.
Massime di principio
- Quando le questioni di merito, comprese quelle processuali, presentano una complessità incompatibile con la sommarietà della fase cautelare, il giudice può non definire immediatamente la domanda cautelare e fissare l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., se la sollecita trattazione del merito è idonea a soddisfare le esigenze della parte.
- La complessità della controversia può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare, quando il giudice rinvia l'approfondimento delle questioni alla trattazione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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