Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 183/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot.n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale è stata respinta l’istanza di avvicinamento temporaneo al nucleo familiare ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; una agli atti preordinati connessi e conseguenziali, tra cui, qua tenus opus, la nota di preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS- del medesimo Comando.

Giustizia amministrativa202600714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di avvicinamento temporaneo al nucleo familiare ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha respinto la domanda di assegnazione temporanea presso una sede più vicina al nucleo familiare ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, nonché gli atti connessi, incluso il preavviso di rigetto. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente contestava, in sostanza, l'insufficiente considerazione delle esigenze familiari e delle particolari esigenze del figlio minore, oltre alla valutazione delle esigenze organizzative e di servizio dell'Amministrazione. Il TAR ha esaminato la domanda in sede cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., rilevando che il figlio era prossimo al compimento del terzo anno di età e che le particolari esigenze dello stesso non risultavano adeguatamente provate.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo esame, ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego quanto alla prevalenza delle esigenze di servizio dell'Amministrazione: nei Comandi Provinciali indicati dal ricorrente il ruolo di pertinenza risultava sopra organico, mentre la Tenenza di appartenenza rischiava di perdere il proprio livello di efficienza. Il Tribunale ha inoltre ritenuto non adeguatamente provate le particolari esigenze del figlio minore, anche considerando la prossimità del compimento del terzo anno di età. Non è stata quindi disposta la sospensione dell'atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione costituisce il fondamento dell'istanza di avvicinamento temporaneo al nucleo familiare; nel giudizio cautelare il diniego è stato ritenuto prima facie adeguatamente motivato in relazione al bilanciamento tra esigenze familiari e imprescindibili esigenze organizzative e di servizio dell'Amministrazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto ha condotto al rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia del diniego.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti tutelati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento disposto in caso di riproduzione e diffusione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 può ritenersi prima facie legittimo quando l'Amministrazione motivi specificamente sulla prevalenza delle esigenze organizzative e di servizio, indicando le ricadute concrete che l'assegnazione avrebbe sull'efficienza della sede di appartenenza e l'assenza di posti utilmente disponibili nelle sedi richieste.
  • La domanda di assegnazione temporanea fondata sulle esigenze del figlio minore richiede un'adeguata prova delle particolari esigenze familiari dedotte; la loro mancata dimostrazione può giustificare, in sede cautelare, il rigetto della sospensione del diniego.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo all'avvicinamento temporaneo al nucleo familiare, assumono rilievo sia le esigenze del minore sia l'età dello stesso, oltre alle concrete esigenze organizzative dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.